Fiscalizzazione abuso non ammessa per le opere in totale difformità (TAR Sicilia n. 759 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, non ammettono la fiscalizzazione dell’abuso. L’ordine di demolizione non può essere sostituito dalla sanzione pecuniaria, prevista solo nelle ipotesi derogatorie ed eccezionali degli artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380/2001. All’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione consegue di diritto l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale. Il provvedimento che accerta tale inottemperanza ha natura meramente dichiarativa di un effetto già verificatosi ex lege e non costitutiva.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un fabbricato in zona agricola nel territorio di un Comune siciliano, avevano ottenuto in passato una concessione edilizia in sanatoria. Una successiva istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 veniva rigettata per silentium. Sui manufatti non regolarizzati il Comune adottava un’ingiunzione di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Il diniego e l’ordine di riduzione in pristino, impugnati dinanzi al Presidente della Regione Siciliana, venivano respinti con decreto presidenziale.

Non essendo intervenuta l’ottemperanza spontanea, l’Amministrazione acquisiva a titolo gratuito le opere abusive al patrimonio comunale. I ricorrenti impugnavano tale determinazione deducendo la mancata valutazione della possibilità di fiscalizzare l’abuso, stante il particolare stato dei luoghi che avrebbe reso impossibile la demolizione senza pregiudizio delle opere regolari.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Tribunale ha dichiarato inutilizzabile la memoria difensiva depositata dai ricorrenti, in quanto tardiva rispetto ai termini dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., come rilevato d’ufficio all’udienza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm.. La manifesta infondatezza nel merito ha poi consentito di prescindere dai profili in rito relativi alla dubbia ammissibilità dell’azione di annullamento avverso un atto privo di natura costitutiva.

Il Collegio ha richiamato il principio affermato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2023, secondo cui il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale è meramente dichiarativo di un effetto già prodotto ex lege. L’acquisizione non è dunque un atto autonomamente lesivo, ma la constatazione di una vicenda traslativa già compiuta per effetto dell’inottemperanza.

Nel merito, il Tribunale ha ricostruito la disciplina dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 nel testo vigente ratione temporis, richiamandone i commi dedicati all’ingiunzione, all’acquisizione di diritto e agli incombenti conseguenti. Ha osservato che la norma non contempla, in questa ipotesi di abusivismo, alcuna possibilità di fiscalizzazione. Il richiamo è alla giurisprudenza amministrativa che distingue la difformità totale dalla difformità parziale, chiarendo che solo la seconda può accedere a forme alternative di sanzione.

Il Collegio ha ribadito che l’ordine di ripristino non può essere sostituito dalla sanzione pecuniaria, prevista solo nelle fattispecie derogatorie degli artt. 33 e 34 del medesimo testo unico, e non quando l’intervento sia riconducibile agli abusi più gravi dell’art. 31. Ha inoltre richiamato precedenti del Consiglio di Stato e del TAR Napoli a sostegno della distinzione tra difformità totale e parziale.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso è stato rigettato perché infondato. Le spese di lite sono state compensate tra le parti per la non particolare complessità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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