Annullamento del condono per falsa attestazione e affidamento incolpevole (TAR Sicilia n. 758 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 non si applica all’annullamento d’ufficio di provvedimenti ampliativi conseguiti a seguito di false rappresentazioni dei fatti o di mendaci dichiarazioni del privato. In tali ipotesi, in cui la condotta dell’interessato abbia indotto in errore l’amministrazione, non è configurabile un affidamento legittimo al mantenimento dell’utilità giuridica conseguita. Ne consegue che il provvedimento di condono edilizio fondato su presupposti falsi — quali la conformità delle opere al titolo originario e l’esistenza di un parere della Soprintendenza in realtà inesistente — è legittimamente annullato in autotutela, con conseguente inefficacia degli atti consequenziali.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato l’inefficacia della concessione edilizia del 1986, ha annullato la concessione edilizia in sanatoria del 2012, ha dichiarato non vera l’attestazione in essa contenuta, ha respinto l’istanza di condono edilizio del 2004 e ha dichiarato tacitamente respinta l’istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.

La vicenda trae origine dalla realizzazione di un immobile in assenza del nulla-osta paesaggistico, condizione di efficacia della concessione originaria mai avveratasi. La ricorrente, acquirente dell’immobile nel 2017, ha dedotto la violazione del legittimo affidamento sui titoli rilasciati dal Comune e la violazione del termine di dodici mesi di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo immune da censure l’operato dell’amministrazione. La concessione edilizia del 1986 non ha mai acquistato efficacia per il mancato avveramento della condizione rappresentata dal rilascio del nulla-osta paesaggistico, risultato inesistente. Il successivo provvedimento di condono è stato annullato perché fondato su due presupposti falsi: la conformità delle opere al titolo originario e l’esistenza di un parere favorevole della Soprintendenza.

Quanto all’affidamento, il Tribunale ha osservato che la ricorrente, anche con l’ausilio di tecnici di fiducia, avrebbe potuto avvedersi della difformità del fabbricato rispetto al progetto assentito. Rispetto al condono del 2012, non è configurabile un affidamento legittimo al mantenimento di un’utilità conseguita all’esito di un procedimento avviato dal dante causa con una falsa dichiarazione e conclusosi con un provvedimento adottato sulla base di un parere falso, la cui falsità non è mai stata contestata.

Il Collegio ha poi escluso che l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 preveda un termine per l’annullamento di provvedimenti conseguiti mediante false rappresentazioni dei fatti. La giurisprudenza richiamata — Cons. Stato, Sez. II, n. 7817 del 2021, Sez. IV, n. 3192 del 2019, Sez. II, n. 29 del 2025 e Sez. VI, n. 7987 del 2025 — esclude l’operatività del limite temporale quando il privato abbia indotto in errore l’amministrazione, non potendo l’ordinamento tollerare lo sviamento del pubblico interesse imputabile alla prospettazione della parte.

Infine, quanto alla valutazione degli interessi in conflitto, il Tribunale ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui l’amministrazione può fondare l’annullamento in autotutela del titolo edilizio sulla non veridicità delle circostanze prospettate dall’interessato, non essendo configurabile una posizione di affidamento da valutare in relazione al concomitante interesse pubblico (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 8 del 2017). Il richiamo all’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 è stato giudicato non pertinente, riguardando l’eventuale demolizione delle opere.

Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in € 3.000,00 oltre accessori, e con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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