Uso temporaneo illegittimo senza stato legittimo dell’area (TAR Lazio n. 6506 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 23-quater del D.P.R. n. 380/2001, costituisce istituto di natura derogatoria e va interpretato in senso restrittivo, essendo rigorosamente subordinato alla sussistenza di due presupposti indefettibili: lo stato legittimo del bene e il perseguimento di un interesse pubblico o generale. Il requisito della legittimità, di cui al comma 2 della norma, si riferisce sia agli edifici sia alle aree, costituendo la locuzione “immobili legittimamente esistenti ed aree” una endiadi. Ne consegue che l’uso temporaneo non può essere concesso per regolarizzare situazioni edilizie illegittime, non configurando la norma una surrettizia sanatoria, e che grava sull’amministrazione un preciso onere istruttorio circa lo stato legittimo della preesistenza.
Il Fatto
Una società proprietaria di un’area, censita dal P.R.G. come “spazio verde conformato dal costruito” con destinazione “verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”, presentava al Comune una proposta di uso temporaneo ai sensi dell’art. 23-quater del D.P.R. n. 380/2001, per la realizzazione di un parcheggio non pertinenziale. L’area, in precedenza utilizzata come parcheggio, era stata oggetto di interventi di asfaltatura e di ampliamento; l’amministrazione aveva respinto un’istanza di accertamento di conformità e aveva vietato al precedente gestore la prosecuzione dell’attività, dichiarando l’inefficacia della SCIA. La Giunta Capitolina approvava comunque la proposta, deliberando l’uso temporaneo a parcheggio per la durata di tre anni, prorogabile per altri due, e successivamente veniva sottoscritta la convenzione attuativa. I proprietari e i residenti di fabbricati confinanti con l’area impugnavano gli atti, deducendo la mancanza dei presupposti per la concessione dell’uso temporaneo.
La Motivazione della Corte
Il TAR, richiamato il carattere derogatorio dell’istituto dell’uso temporaneo, ha chiarito che la possibilità per l’amministrazione di consentire usi in deroga alle destinazioni urbanistiche è rigorosamente limitata al ricorrere di tutte le condizioni e finalità previste dalla norma. In particolare, i presupposti indefettibili sono lo stato legittimo del bene e il perseguimento di un interesse pubblico.
Quanto al primo presupposto, il Collegio ha aderito alla tesi che il requisito della legittimità debba essere riferito sia agli edifici sia alle aree, trattandosi di un’endiadi. A sostegno, la sentenza richiama l’art. 812 cod. civ., che definisce “immobile” in primis il suolo, e rileva che la realizzazione di piazzali asfaltati costituisce nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 380/2001. La Corte ha quindi escluso che la norma possa essere interpretata come una sorta di surrettizia sanatoria edilizia, essendo le sanatorie di stretta interpretazione. Nel caso di specie, l’amministrazione aveva accertato la presenza di opere non sanabili per difetto di doppia conformità, consolidando lo stato non legittimo dell’area; ne è derivato l’onere istruttorio non adempiuto.
Il Tribunale ha ritenuto non condivisibile la censura relativa alla mancanza di interesse pubblico, essendo la disponibilità di posteggi funzionale alla vivibilità urbana e la ponderazione degli interessi sindacabile solo per profili di abnormità o irragionevolezza. Ha invece accolto il motivo relativo alla violazione delle linee guida comunali, che imponevano il “non consumo di suolo evitando impermeabilizzazione dei suoli”, travalicate dalla legittimazione di un piazzale asfaltato.
Il ricorso per motivi aggiunti, volto alla caducazione della convenzione, è stato accolto per invalidità derivata dalla delibera annullata. La sentenza ha compensato le spese, restando impregiudicato il potere dell’amministrazione di rideterminarsi.
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Nota della Redazione
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