Fiscalizzazione dell’abuso e sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione (TAR Marche n. 295 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abusi edilizi, la fiscalizzazione di cui all’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 costituisce misura sostitutiva e alternativa alla sanzione ripristinatoria, applicabile quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità. Ne consegue che, accertata dall’Amministrazione l’impossibilità oggettiva di eseguire l’ordine di demolizione, difetta il presupposto dell’inottemperanza e non può essere irrogata la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, che presuppone la perdurante eseguibilità dell’ordine. Il pagamento della sanzione ex art. 34, comma 2, già soddisfa le esigenze di tutela sottese al regime sanzionatorio, senza cumulo con la sanzione per l’inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile in Camerino, presentava nel 2009 un piano di recupero per lavori di ristrutturazione con aumento di volume, ottenendo l’autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire. La variante richiesta nel 2012 non veniva concessa, mentre il sopralluogo accertava opere in difformità dal titolo e lavori eseguiti nonostante la scadenza del permesso.
Respinta la sanatoria, il Comune emanava l’ordinanza di demolizione n. 113/2014, confermata dal TAR e dal Cons. Stato n. 4330/2019. Accertata l’impossibilità di demolire senza pregiudizio della parte conforme, l’Amministrazione adottava i provvedimenti di fiscalizzazione e di irrogazione della sanzione ex art. 31, comma 4-bis, poi rettificati nel novembre 2024. La ricorrente impugnava gli atti dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa sulla disciplina applicabile. I parametri della legge n. 392/1978, richiamati dall’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, sopravvivono alla loro abrogazione per effetto di un rinvio materiale, sicché l’Amministrazione deve utilizzarli nella quantificazione, unitamente ai criteri di attualizzazione. Il regime sanzionatorio applicabile è quello vigente al momento dell’applicazione della sanzione, trattandosi di illecito permanente, secondo l’insegnamento del Cons. Stato n. 8320/2025.
Nel merito, il TAR respinge le censure sulla misurazione delle superfici: il calcolo è fondato sull’elaborato grafico allegato al verbale di sopralluogo, redatto in contraddittorio con il tecnico della ricorrente, e non è smentito da prova contraria. Corretta anche la determinazione del costo di produzione: il fabbricato, dotato di aree esterne esclusive e caratterizzato da lusso nelle finiture, giustifica il coefficiente 1,40 della categoria A/7.
Quanto alla vetustà, il coefficiente applicato dal Comune è confermato, poiché i lavori non risultano ultimati e le opere di ristrutturazione elidono la riduzione di utilità da usura, che va applicata solo dall’ultimazione secondo Cass. civ. Sez. III n. 13076/2004. Infondata anche la censura sull’adeguamento ISTAT, dovuto prendendo come riferimento la data di realizzazione delle opere, con conferma nei principi dell’Adunanza Plenaria n. 3/2024.
Il TAR accoglie invece la censura sull’art. 31, comma 4-bis. Difetta il presupposto dell’inottemperanza: avendo il Comune accertato l’impossibilità di una demolizione selettiva senza pregiudizio della parte legittima, ha sostanzialmente riconosciuto l’ineseguibilità dell’ordine, addotta a fondamento della fiscalizzazione. La sanzione ex art. 34, comma 2, sostituisce e non si aggiunge alla misura ripristinatoria. Per l’effetto, il ricorso è accolto in parte, con annullamento della sola sanzione ex art. 31, comma 4-bis, e spese compensate.
Nota della Redazione
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