Invalidità permanente da malattia sul mutuo: è assicurazione danni, oltre 25.000 euro il ricorso è inammissibile (Arbitro Assicurativo 457/2026)
Arbitro Assicurativo, decisione n. 457 del 15 giugno 2026 (riunione del 7 maggio 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Maria Annunziata Astone.
Il principio
La garanzia per invalidità permanente totale da malattia, abbinata a un mutuo, va ricondotta all’assicurazione contro i danni (art. 2, comma 3, CAP): non ricorrono gli elementi che l’art. 2, comma 1, CAP richiede per attrarre la copertura al ramo vita (lunga durata, non rescindibilità, logica previdenziale e biometrica). Ne consegue l’applicazione del limite di valore di 25.000 euro fissato in via residuale dall’art. 3, comma 4, lett. b), n. 2, del d.m. n. 215/2024. La domanda di indennizzo parametrata al debito residuo del mutuo che ecceda tale soglia rende il ricorso inammissibile per incompetenza per valore, senza esame del merito (qui, la questione della prescrizione).
Il fatto
Il ricorrente, titolare di una polizza abbinata a un mutuo con garanzia per invalidità permanente totale da malattia, chiedeva l’indennizzo parametrato al debito residuo del mutuo a seguito del riconoscimento di un’invalidità permanente. L’impresa respingeva per intervenuta prescrizione. Il ricorrente sosteneva che il termine dovesse decorrere non dal primo verbale INPS (marzo 2019, provvisorio), ma dal verbale definitivo del 21 luglio 2025, quando la malattia si sarebbe stabilizzata.
L’impresa eccepiva in via preliminare l’incompetenza per valore: l’importo richiesto (55.460,77 euro alla data del gennaio 2019, ovvero 40.056,26 euro con riferimento al maggio 2025) superava comunque il limite di 25.000 euro previsto per le controversie danni. Nel merito deduceva la prescrizione (artt. 2935 e 2952 cod. civ.), essendo il diritto azionabile già dalla prima domanda INPS del 2019 (invalidità al 67%).
La motivazione
Il Collegio esamina in via preliminare la competenza per valore. La garanzia azionata attiene al rischio di invalidità permanente totale da malattia e va ricondotta ai contratti di assicurazione contro i danni ai sensi dell’art. 2, comma 3, CAP: non ricorrono gli elementi che l’art. 2, comma 1, CAP richiede per attrarre una copertura malattia o invalidità al ramo vita, ossia una garanzia di lunga durata, non rescindibile, strutturata secondo la logica previdenziale e biometrica propria delle assicurazioni sulla vita.
Trattandosi di assicurazione danni, si applica il limite di 25.000 euro dell’art. 3, comma 4, lett. b), n. 2, del Decreto. Poiché la domanda ha ad oggetto un indennizzo superiore a tale soglia — sia calcolando il debito residuo al gennaio 2019 (55.460,77 euro) sia al maggio 2025 (40.056,26 euro) — la controversia esula dalla competenza per valore dell’Arbitro. Il ricorso è dichiarato inammissibile, senza esame del merito (inclusa la questione della prescrizione).
Implicazioni pratiche
La decisione è rilevante per il contenzioso sulle polizze a copertura di mutui e finanziamenti (CPI). Il punto qualificante — in linea con altre pronunce dell’Arbitro — è che la copertura per invalidità permanente da malattia è assicurazione danni, non vita, e sconta il tetto di 25.000 euro. Chi intende contestare il diniego deve verificare a monte se il valore della pretesa, tipicamente ancorato al debito residuo del mutuo, superi tale soglia: in caso affermativo la via effettiva resta quella giudiziaria, dove non opera il limite di competenza.
La conseguenza pratica è che una questione anche fondata nel merito — qui il dies a quo della prescrizione, che il ricorrente ancorava alla stabilizzazione della malattia col verbale definitivo — non viene neppure esaminata se difetta la competenza per valore. Per l’assistenza all’assicurato conviene quindi calibrare fin dall’inizio la sede: quando l’indennizzo parametrato al mutuo eccede i 25.000 euro, l’Arbitro non è la strada percorribile.
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