Opposizione all’archiviazione dichiarata inammissibile: il rimedio è il reclamo, non il ricorso (Cass. pen. Sez. V n. 32836 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La doglianza che censura la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, adottata dal giudice per le indagini preliminari fuori dai casi consentiti dall’art. 410 cod. proc. pen. e sulla base di una anticipata valutazione di merito, non è deducibile mediante ricorso diretto per cassazione. Il vizio trova oggi specifica disciplina nell’art. 410-bis cod. proc. pen., che sanziona con la nullità il decreto di archiviazione e appresta il rimedio del reclamo al tribunale in composizione monocratica. La mera prospettazione dell’abnormità non radica la cognizione diretta della Corte quando l’ordinamento prevede uno specifico rimedio per il vizio dedotto. Il giudice dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., qualifica l’atto secondo la sua sostanza e trasmette gli atti al giudice competente, in ossequio al principio di conservazione dell’impugnazione.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, con decreto dell’11 ottobre 2025 comunicato al difensore della persona offesa il 14 ottobre successivo, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta avverso la richiesta di archiviazione e ha disposto l’archiviazione del procedimento per il reato di cui all’art. 595 cod. pen. Il pubblico ministero aveva ritenuto non ravvisabili gli estremi della diffamazione, qualificando la segnalazione dell’indagata come esercizio del diritto di critica.

L’opponente aveva chiesto la prosecuzione delle indagini, indicando l’acquisizione di documentazione relativa al procedimento disciplinare e all’esposto, l’interrogatorio dell’indagata e l’assunzione di sommarie informazioni. Il giudice ha invece ritenuto la condotta scriminata dall’art. 51 cod. pen. e ha dichiarato l’opposizione inammissibile. Avverso il decreto la persona offesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo abnormità funzionale, nullità per error in procedendo e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha riqualificato l’atto come reclamo ai sensi dell’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Patti in composizione monocratica. Il provvedimento impugnato è un decreto di archiviazione con il quale il giudice, a fronte dell’opposizione, ne ha contestualmente dichiarato l’inammissibilità.

Le censure del ricorrente, pur formalmente prospettate sotto il profilo dell’abnormità, denunciano nella sostanza l’illegittimità della declaratoria per essere stata adottata fuori dai casi consentiti dall’art. 410 cod. proc. pen. e sulla base di una valutazione anticipata del merito. Tale vizio trova specifica disciplina nell’art. 410-bis cod. proc. pen., che prevede la nullità del decreto quando il giudice ometta di pronunciarsi sull’ammissibilità o dichiari l’opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell’art. 410, comma 1, cod. proc. pen.

Ne consegue che la doglianza non è più deducibile mediante ricorso diretto per cassazione, ma deve essere veicolata attraverso il reclamo. La Corte richiama sul punto Sez. 5, n. 354 del 30/09/2021, dep. 2022, nonché Sez. 6, ord. n. 23259/2024 e Sez. 2, ord. n. 29332/2025.

Quanto all’abnormità, la sua mera prospettazione non radica la cognizione diretta della Corte quando la doglianza, depurata dalla qualificazione formale, investa un vizio per cui l’ordinamento appresta uno specifico rimedio. La categoria ha carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: ricorre, strutturalmente, quando il giudice eserciti un potere non attribuitogli o in una situazione radicalmente diversa da quella prevista, e, funzionalmente, quando il provvedimento determini una stasi del procedimento. La Corte richiama Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018. Nel caso di specie il ricorrente censura l’esercizio di un potere previsto dal sistema processuale: la sua eventuale erronea esplicazione non dà luogo ad abnormità, ma alla nullità tipizzata dall’art. 410-bis.

La conclusione è coerente con la funzione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che consente di attribuire all’impugnazione la corretta qualificazione e di trasmettere gli atti al giudice competente, in ossequio al principio di conservazione dell’impugnazione e al favor impugnationis. Richiamate Sez. U, ord. n. 45371 del 31/10/2001 e Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, resta fermo che la conversione non può derogare alle norme che regolano il mezzo effettivamente esperibile. Il ricorso, proposto il 22 ottobre 2025 avverso decreto comunicato il 14 ottobre 2025, è tempestivo rispetto al termine di quindici giorni previsto per il reclamo, e le doglianze coincidono con il nucleo tipico del rimedio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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