Confisca per reati fiscali ridotta in misura dei ratei versati (Cass. pen. Sez. III n. 9924 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati fiscali, la confisca, anche per equivalente, del profitto del reato non può essere mantenuta sull’intero ammontare dell’imposta evasa qualora il contribuente abbia perfezionato un accordo con l’Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario. La misura ablatoria deve essere ridotta in misura corrispondente ai ratei effettivamente versati, poiché il mantenimento integrale determina una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo cui l’ablazione definitiva di un bene non può mai superare il vantaggio economico conseguito con l’azione delittuosa. Il beneficio della sospensione condizionale della pena si estende ex lege alle pene accessorie, ai sensi dell’art. 166, primo comma, cod. pen., senza che a ciò osti la formula “conferma nel resto” del dispositivo.

Il Fatto

La Corte di appello di Trieste, riformando la decisione del Tribunale, rideterminava la pena irrogata a un imputato per il reato di cui agli art. 81 cpv. cod. pen. e art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, applicava il beneficio della sospensione condizionale e confermava nel resto la pronuncia di primo grado, che aveva disposto la confisca del profitto del reato.

Il ricorrente censurava la mancata revoca della pena accessoria e la mancata estensione del beneficio alla stessa; eccepiva inoltre che non era stato considerato, ai fini della riduzione della confisca, il versamento all’Erario di una somma pari a circa due terzi del debito tributario, e lamentava la violazione dell’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, rilevando che le pene accessorie dell’art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 conseguono automaticamente alla condanna, sicché non se ne giustifica la revoca. Il ricorrente, avendo rinunciato ai motivi di appello, non può recuperare in sede di legittimità le doglianze non coltivate.

Il Collegio precisa, in aggiunta, che il beneficio della sospensione condizionale della pena si estende anche alle pene accessorie per effetto dell’art. 166, primo comma, cod. pen., operando tale estensione ex lege. L’espressione “conferma nel resto” contenuta nel dispositivo non contraddice siffatta estensione.

Del pari inconsistente è il terzo motivo: la rinuncia ai motivi di appello preclude l’esame delle richieste ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. Nel cosiddetto concordato in appello, l’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione limita la cognizione del giudice ai soli motivi non oggetto di rinuncia, per l’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità.

La Corte esclude inoltre che l’adempimento parziale del debito tributario consenta il proscioglimento a norma dell’art. 131-bis cod. pen., neanche alla luce del sopravvenuto art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87/2024, che valorizza il pagamento successivo alla consumazione del reato solo se integrale o se sia in corso una rateizzazione.

È invece fondato il secondo motivo. La Corte riafferma che la confisca, anche per equivalente, del profitto, qualora sia stato perfezionato un accordo di rateizzazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria, non può essere mantenuta sull’intero ammontare del profitto, ma va ridotta in misura corrispondente ai ratei versati, per evitare la duplicazione sanzionatoria. Ne consegue l’annullamento con rinvio limitatamente alla confisca e l’inammissibilità del ricorso nel resto, con rimessione a nuova sezione della Corte di appello di Trieste.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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