La progressione tra aree ha natura concorsuale e il conflitto di interessi del commissario ne determina l’annullamento (TAR Calabria n. 1578 del 14.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le procedure di progressione verticale tra le aree, ancorché riservate al personale già in servizio e pur prescindendo dal titolo di studio ordinariamente richiesto, hanno natura sostanzialmente concorsuale, essendo finalizzate all’accesso a un’area superiore e a un diverso inquadramento giuridico ed economico; le relative controversie appartengono pertanto alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. In materia di composizione delle commissioni di concorso, il rapporto di parentela oltre il quarto grado tra il presidente e un candidato, di per sé non riconducibile all’art. 51 c.p.c., può integrare un’ipotesi di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ove si accompagni a elementi sintomatici quali un consolidato rapporto professionale e un legame di subordinazione o di collaborazione, idonei a compromettere l’apparenza di imparzialità dell’organo valutativo.

Il Fatto

Una dipendente della Provincia di Cosenza ha impugnato la determinazione dirigenziale che approvava la graduatoria della selezione interna per la progressione “in deroga” tra aree, dalla Area Operatori degli Istruttori all’Area dei Funzionari, per la copertura di un posto di Funzionario Amministrativo, conclusasi con la vittoria di un altro candidato. La ricorrente ha dedotto l’illegittima attribuzione di punteggi al vincitore, in particolare per la valutazione di un numero spropositato di corsi di formazione e per mansioni superiori non effettivamente svolte, e ha contestato la composizione della Commissione, presieduta dal dirigente dell’ufficio presso cui il vincitore prestava servizio e legato a quest’ultimo da un vincolo di parentela, essendo il candidato figlio della cugina diretta del Presidente.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione, che escludeva il carattere concorsuale della procedura in quanto fondata sulla mera valutazione dei titoli. Il Collegio ha chiarito che la progressione tra aree, pur derogando al requisito del titolo di studio, è finalizzata all’accesso a un’area professionale superiore e comporta l’instaurazione di un nuovo rapporto di servizio; essa presenta quindi natura sostanzialmente concorsuale, tanto da essere devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass. SU n. 8985/2018), rigettando l’eccezione.

Nel merito, il Collegio ha scrutinato prioritariamente il motivo concernente il conflitto di interessi del Presidente della Commissione, idoneo a caducare l’intera procedura. Ha richiamato il quadro normativo di riferimento: l’art. 51 c.p.c., applicabile alle procedure comparative, impone l’astensione per parentela entro il quarto grado, mentre l’art. 6-bis legge n. 241/1990 e l’art. 7 d.P.R. n. 62/2013 estendono l’obbligo al conflitto di interessi anche potenziale e alle gravi ragioni di convenienza.

La parentela censurata, collocandosi nel quinto grado, non ricade nell’ambito di applicazione diretta dell’art. 51 c.p.c. Tuttavia, il Collegio ha valorizzato il consolidato rapporto professionale tra il Presidente e il candidato risultato vincitore: il controinteressato prestava servizio dal 2016 presso il settore diretto dal Presidente, prima temporaneamente e poi in via definitiva su richiesta dello stesso dirigente del 2018, che in corso di causa aveva anche chiesto un nuovo trasferimento del dipendente presso la propria struttura.

La concomitanza e la protrazione di tali relazioni, familiari e professionali, sono state ritenute idonee a ingenerare un ragionevole dubbio sull’imparzialità della valutazione. Il rischio è stato ritenuto non smentito dal punteggio sensibilmente più elevato attribuito al candidato in sede di colloquio di assessment rispetto agli altri concorrenti. L’eccezione della resistente circa la mancata incidenza determinante del Presidente è stata respinta, considerata l’impossibilità di ricostruire l’esito della votazione segreta e la capacità di indirizzo connaturata al ruolo apicale. Il ricorso è stato accolto, con annullamento degli atti della procedura e salvo riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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