Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 816 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’Amministrazione che non dia esecuzione al giudicato è tenuta a dimostrare di aver adempiuto, secondo il principio di riparto dell’onere della prova tra creditore e debitore affermato dalle Sezioni Unite n. 13533/2001. L’attivazione della carta elettronica del docente costituisce esecuzione del giudicato e va riconosciuta anche in assenza della qualifica di docente di ruolo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, il giudice nomina commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, quale organo ausiliario che sostituisce l’Amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Alcune docenti hanno chiesto al giudice amministrativo l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario aveva accertato il loro diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione le relative somme, oltre interessi e rivalutazione.

Il Ministero si è costituito senza svolgere difese. I ricorsi, riuniti per connessione oggettiva in quanto azionano il medesimo titolo esecutivo, hanno ad oggetto la mancata attivazione delle carte in favore delle ricorrenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente disposto la riunione dei giudizi per connessione oggettiva, rilevando che in entrambi è azionato lo stesso titolo esecutivo. Ha poi verificato che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice di merito, integrandosi così la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..

Ha inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Sul punto ha ricordato che, dopo la riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme all’originale.

Nel merito, a fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti sulla mancata attivazione delle carte. Il Collegio ha richiamato il principio di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore, desumendo da esso l’accoglimento della pretesa.

Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza entro centoventi giorni, mediante il riconoscimento del beneficio o di altro equipollente. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, quale organo ausiliario che sostituisce l’Amministrazione inadempiente, con il compito di porre in essere gli atti necessari all’integrale attuazione, incluso l’ordine di includere i nominativi tra i soggetti abilitati al bonus anche in assenza della qualifica di docente di ruolo.

Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza, tenuto conto dell’identità del titolo esecutivo e dell’indebito frazionamento della domanda, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 475 c.p.c.

Tutte le 848 sentenze sull'art. 475 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *