Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 3680 dell’11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è fondato quando il titolo giudiziale non sia stato impugnato e sia inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario è determinato con successivo decreto collegiale e la parcella va presentata a pena di decadenza nei termini di legge, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5519/2025, il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato a riconoscere ai ricorrenti il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della l. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, per l’importo di € 1.000,00 per due ricorrenti e di € 2.500,00 per gli altri quattro.

La sentenza veniva notificata all’Amministrazione il 16.7.2025 e non era impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria del 22.1.2026. Persistendo l’inadempimento, i ricorrenti proponevano ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il ricorso è pertanto accolto.

L’Amministrazione è ordina di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.

Quanto al compenso, esso sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro n. 75 del 3.12.1991 e, per le ulteriori spese, all’art. 56. La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo che non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Il commissario è inoltre tenuto al deposito degli atti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.

Le spese di lite sono liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto della natura delle questioni, di non particolare complessità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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