Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 3555 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, non opposta dall’Amministrazione, fonda l’accertamento dell’inottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudice amministrativo dichiara l’inadempimento e assegna un termine per il pagamento. La pretesa creditoria non ha contenuto costitutivo: la sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono quindi definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, ma vanno verificati secondo i parametri di legge.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.000,00.

La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata. L’Amministrazione non ha però soddisfatto la pretesa. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato, azionabile nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto: la sua funzione è solo quella di consentire il soddisfacimento di tale diritto. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. L’esatta misura di capitale residuo e interessi, quanto a misura e decorrenza, va verificata secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che le Amministrazioni statali hanno dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione coattiva.

Il ricorso è dunque accolto. Il TAR dichiara l’inottemperanza e assegna all’ente un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme del titolo, dedotti gli importi già versati, degli accessori di legge e delle spese, con interessi maturati dopo la presentazione del ricorso. In caso di inutile decorso, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso.

Quanto alle spese, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, negli importi liquidati in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi degli artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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