Rinuncia all’istanza di riconoscimento e sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 9729 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all’estero, successiva all’adozione del provvedimento di diniego impugnato, determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso proposto avverso tale diniego, con conseguente declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a. La rinuncia irrituale alla domanda risarcitoria, formulata dal difensore senza le formalità prescritte dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., non è idonea a definire il giudizio su tale domanda, ma il giudice può desumere, ex art. 84, comma 4, c.p.a., da atti o comportamenti univoci delle parti la sopravvenuta carenza di interesse anche rispetto alla domanda di risarcimento del danno.

Il Fatto

Il ricorrente, docente di sostegno, impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo di formazione “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, conseguito in Spagna nel 2023 presso l’Università San Jorge di Saragozza. Nel ricorso chiedeva l’annullamento del diniego e la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica e per perdita di chance.

A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare monocratica e della successiva conferma in sede collegiale, il Ministero depositava documentazione comprovante che il ricorrente aveva rinunciato all’istanza di riconoscimento, al fine di iscriversi ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. Il difensore del ricorrente dichiarava altresì di rinunciare alla domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la rinuncia all’istanza di riconoscimento, successiva al diniego impugnato, costituisce circostanza sopravvenuta che priva di interesse concreto ed attuale la domanda di annullamento. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a., poiché l’annullamento del provvedimento non potrebbe produrre alcuna utilità in capo al ricorrente, che ha volontariamente rinunciato al bene della vita sotteso all’istanza originaria.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale ha osservato che la rinuncia formulata dal difensore non poteva considerarsi rituale, difettando delle formalità prescritte dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. Tale irregolarità non determina tuttavia la prosecuzione del giudizio su tale domanda, poiché l’art. 84, comma 4, c.p.a. consente al giudice di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci, successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Applicando tale principio, la rinuncia c.d. irrituale alla domanda risarcitoria è stata valorizzata come indice rivelatore della sopravvenuta carenza di interesse anche rispetto alla pretesa patrimoniale, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell’intero ricorso. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della peculiarità della fattispecie e delle circostanze del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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