Il calcolo del pay-back farmaceutico è attività vincolata e la controversia spetta al giudice ordinario (TAR Lazio n. 12444 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione, da parte di AIFA, delle tabelle per il calcolo del pay-back convenzionata 1,83% di cui all’art. 11, comma 6, d.l. n. 78/2010 costituisce attività meramente tecnico-contabile, di ricognizione e riepilogo dei dati di spesa farmaceutica trasmessi dalle farmacie e monitorati tramite il flusso OsMed. In tale attività non è rinvenibile alcuna spendita di potere autoritativo, nemmeno di natura discrezionale-tecnica, essendo l’Agenzia vincolata dalla legge all’utilizzo di un’unica fonte dati, senza poteri di modifica o rettifica. Ne deriva che il rapporto tra l’azienda farmaceutica e l’amministrazione assume natura paritaria, radicandosi la controversia in un diritto soggettivo alla corretta quantificazione dell’importo: la relativa cognizione appartiene al giudice ordinario, difettando la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel mercato dei gas medicinali e, in particolare, dell’ossigeno terapeutico, ha impugnato il provvedimento con cui AIFA ha comunicato l’apertura della piattaforma per l’avvio del procedimento di pay-back convenzionata 1,83% per il 1° semestre 2025, nonché la nota metodologica e le tabelle recanti la quantificazione degli importi a proprio carico. La ricorrente ha dedotto plurimi motivi, sostenendo che l’Agenzia, a fronte di specifici rilievi circa l’erroneità dei dati OsMed (fondati sulla difformità tra la spesa lorda convenzionata e il valore reale desumibile dai dati di fatturazione aziendale), avrebbe dovuto attivare un contraddittorio procedimentale e un riesame istruttorio, non potendo la pretesa economica fondarsi su dati aggregati non verificabili.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando come l’art. 11, comma 6, d.l. n. 78/2010 imponga alle aziende farmaceutiche di corrispondere alle Regioni e all’erario un importo pari all’1,83% sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali erogati in regime di SSN, sulla base di tabelle approvate da AIFA. Il successivo art. 48, comma 5, lett. b), d.l. n. 269/2003 affida all’Agenzia il monitoraggio della spesa farmaceutica avvalendosi dell’Osservatorio sull’impiego dei medicinali, in collaborazione con le Regioni.
La Sezione ha evidenziato come la normativa delinei un procedimento nel quale AIFA si limita a reperire i dati per come riportati dalle farmacie, attraverso le procedure stabilite dalla legge, senza disporre di alcun potere d’ufficio di modifica, rettifica o valutazione degli stessi. La stessa AIFA ha dichiarato che la legge la vincola all’utilizzo del flusso OsMed come unica fonte di riferimento, escludendo ogni potere discrezionale nella scelta della fonte e ogni autonomo potere di accertamento. L’attività dell’Agenzia è stata pertanto qualificata come totalmente vincolata, riducendosi a una mera operazione di ricognizione e somma di dati contabili.
Da questa qualificazione discende la conseguenza in punto di riparto di giurisdizione. Il TAR, richiamando il precedente della propria giurisprudenza (menzionata sentenza n. 8736/2025) e i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, ha rilevato che la situazione giuridica vantata dalla ricorrente — a non pagare o a pagare una somma minore — non è intermediata dall’esercizio di un potere autoritativo, ma deriva direttamente dalla legge. L’importo del ripiano è calcolato applicando matematicamente una percentuale fissata ex lege al fatturato determinato secondo modalità legali, instaurandosi così un rapporto di tipo obbligatorio tra l’amministrazione e l’operatore.
Il Tribunale ha quindi valorizzato le stesse deduzioni della ricorrente, la quale ha circoscritto le proprie censure alla sola fase di calcolo e alla corretta applicazione dell’istituto, contestando il concreto accertamento dei presupposti di fatto che hanno dato luogo alla quantificazione. Tale contestazione, radicandosi “a valle” del potere autoritativo, in un quadro di rapporti ormai paritario, appartiene alla cognizione del giudice ordinario. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con riassunzione possibile, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.
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Nota della Redazione
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