Valutazioni comparative nei concorsi universitari e sindacato del giudice amministrativo (TAR Toscana n. 109 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice di un concorso universitario costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sfuggono al sindacato di merito del giudice amministrativo, salvo che si riscontrino macroscopiche carenze nella motivazione, nei criteri predeterminati o profili di manifesta illogicità e incongruenza. Il D.M. 4 agosto 2011, n. 344 non impone l’applicazione pedissequa dei propri standard, operando come perimetro entro cui la Commissione può diversamente graduare i criteri in ragione della specifica selezione. È legittimo il sistema di valutazione “a corpo”, non essendo necessaria una griglia con pesi numerici per ciascun parametro, purché il giudizio di sintesi sia comprensibile e coerente con i profili considerati. Il Consiglio di Dipartimento, nel proporre la chiamata, non può duplicare le valutazioni della Commissione.

Il Fatto

La ricorrente, professoressa associata in un settore scientifico-disciplinare diverso da quello oggetto di selezione, ha partecipato alla procedura indetta dall’Università di Pisa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia nel settore COMP-01/A, “Critica letteraria e letteratura comparate”. All’esito della valutazione comparativa, la Commissione le ha attribuito il giudizio di “discreto”, mentre la candidata poi risultata vincitrice ha conseguito l'”ottimo”.

La ricorrente ha impugnato il decreto rettoriale di approvazione degli atti, deducendo la violazione dei criteri di valutazione, l’illegittima modifica degli standard di cui al D.M. n. 344/2011, la mancata predeterminazione di una griglia valutativa e l’assenza di autonoma motivazione degli organi di governo. Con motivi aggiunti ha impugnato la delibera del Consiglio di Dipartimento di proposta di chiamata e i successivi atti di nomina.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il rapporto tra i criteri fissati dalla Commissione e il D.M. n. 344/2011. La ricorrente sosteneva un obbligo di applicazione pedissequa degli standard ministeriali, ma il Collegio lo esclude: l’art. 4 del regolamento di ateneo attribuisce alla Commissione uno specifico potere discrezionale, imponendo solo di tenere conto degli standard come perimetro di riferimento. Per le procedure diverse dalla chiamata dei ricercatori abilitati, i criteri ministeriali possono essere “graduati” in base al tipo di selezione.

Il Giudice richiama il costante orientamento secondo cui, in presenza di un elevato tasso di discrezionalità, il sindacato amministrativo verifica solo la coerenza dello sviluppo procedurale, non la contraddittorietà o incongruità con gli elementi emersi. La valutazione della Commissione può essere dichiarata illegittima solo in caso di macroscopiche carenze motivazionali o di irragionevolezza e sproporzione (richiamate, tra le altre, TAR Veneto n. 567/2016, Cons. Stato sez. VI n. 5608/2006, Cons. Stato n. 1869/2022).

Nessuna violazione dei principi di terzietà e imparzialità emerge, poiché i criteri sono stati determinati nella prima seduta e solo successivamente la Commissione ha preso visione delle candidature. Nel merito, la scelta di valorizzare la piena aderenza del profilo al settore concorsuale oggetto di selezione e di non attribuire rilievo ai premi nazionali e internazionali, non ritenuti indicatori affidabili, rientra nella discrezionalità della Commissione.

Quanto al profilo della ricorrente, il Tribunale osserva che la sua attività si è sviluppata in un settore parzialmente differente, la letteratura italiana contemporanea, dove la comparazione opera come strumento metodologico funzionale all’indagine italianistica, e non come vocazione comparatistica primaria. Il giudizio della Commissione sfugge quindi al sindacato di merito, non ravvisandosi manifesta illogicità (TAR Toscana n. 855/2021, TAR Lazio n. 4277/2024, TAR Toscana n. 1158/2024).

Anche la censura sulla mancata predisposizione di una “griglia” valutativa è respinta. Il Collegio richiama l’orientamento che esclude la necessità di parametri numerici o quantitativi, risolvendosi questi in “gabbie meccanicistiche” inapplicabili alla complessità dei concorsi universitari (TAR Toscana n. 459/2024, TAR Toscana n. 567/2025). Il sistema di valutazione “a corpo” è legittimo quando il giudizio di sintesi resta comprensibile e non manifestamente incongruo. Quanto agli atti dei motivi aggiunti, il Consiglio di Dipartimento non può rinnovare le valutazioni tecniche della Commissione, limitandosi a recepire il giudizio complessivo. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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