Inottemperanza al giudicato civile e nomina del Commissario ad acta (TAR Piemonte n. 277 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’Amministrazione che assuma di aver dato esecuzione al giudicato deve provare l’effettivo adempimento. Il prospetto depositato che descriva la pratica come “in liquidazione” e indichi solo la data di esigibilità dell’importo non costituisce prova dell’accredito delle somme liquidate nel titolo esecutivo. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato. La domanda di ottemperanza presuppone un titolo attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente ha azionato davanti al TAR Piemonte il giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in suo favore della Retribuzione Professionale Docente di euro 1.402,62, maggiorata di interessi legali. Con il ricorso ha chiesto l’ordine di esecuzione del titolo e la nomina di un commissario per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Ministero si è costituito sostenendo di aver trasmesso la sentenza per l’esecuzione. La ricorrente ha replicato che nulla risultava pagato. Dopo un’ordinanza istruttoria del 6.11.2025, il Ministero ha depositato un prospetto che descriveva la pratica come “in liquidazione” e indicava la data di esigibilità nel 13.11.2025, senza però provare l’effettivo accredito. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato anzitutto i presupposti del rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023. Il titolo è stato notificato al Ministero soccombente a mezzo PEC presso il domicilio reale.
Alla data della proposizione del ricorso era altresì decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
Sul merito, il TAR ha rilevato che l’Amministrazione non ha provato di aver ottemperato, neppure dopo gli incombenti istruttori disposti. Il prospetto in ultimo depositato non dimostra che le somme dovute siano state accreditate, mentre la controparte insiste nel ritenere il Ministero inadempiente. La descrizione della pratica come “in liquidazione” e l’indicazione della data di esigibilità non assolvono l’onere probatorio dell’Amministrazione.
Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Il TAR ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso divenuto seriale, con plurime condanne per mancato riconoscimento della retribuzione in questione. Ha pertanto disposto l’invio di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza. Le spese sono poste a carico del Ministero, liquidate in euro 800,00 con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.