Revoca dell’aggiudicazione illegittima se l’inadempimento del concorrente dipende dall’inerzia della stazione appaltante (TAR Sardegna n. 555 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’aggiudicazione disposta ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per grave inadempimento dell’operatore economico, consistente nella mancata presentazione alla consegna anticipata dei lavori, è illegittima quando l’Amministrazione non abbia rappresentato compiutamente le motivate ragioni che consentono l’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.lgs. n. 36/2023. Il pacifico inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di stipulare il contratto entro trenta giorni dall’aggiudicazione incide sulle capacità organizzative dell’operatore economico che, a fronte dell’inerzia della stazione appaltante, legittimamente impiega altrove le proprie capacità tecniche e organizzative. La richiesta dell’aggiudicatario di un minimo lasso temporale per procedere alla consegna dei lavori non può, pertanto, costituire indice di scarsa diligenza o inaffidabilità.
Il Fatto
Una società risultata aggiudicataria di un appalto per il completamento di una piscina comunale veniva convocata dal direttore dei lavori per la consegna anticipata dei lavori, nelle more della stipula del contratto, su richiesta del RUP. Dopo una prima convocazione senza esito e una seconda alla quale l’impresa non si presentava, il direttore dei lavori redigeva verbale di mancata consegna, ritenendo la reiterata assenza un grave inadempimento ai sensi dell’Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023. Il RUP avviava il procedimento di decadenza e, all’esito, il Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni disponeva la revoca dell’aggiudicazione, provvedendo all’interpello del concorrente successivo in graduatoria.
La società ricorrente impugnava gli atti, deducendo l’illegittimità del provvedimento per carenza dei presupposti. Il TAR accoglieva l’istanza cautelare. In vista dell’udienza di merito, l’Amministrazione annullava in autotutela la determinazione di revoca e riattivava le procedure per la stipula del contratto. La ricorrente chiedeva quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese per la soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha pronunciato la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse caducatorio per effetto dell’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato. Ha tuttavia esaminato il merito della vicenda ai fini della regolazione delle spese, richiamando le argomentazioni dell’ordinanza cautelare.
La Corte ha ritenuto illegittima la revoca dell’aggiudicazione perché l’Amministrazione non aveva rappresentato compiutamente all’aggiudicatario le motivate ragioni dell’esecuzione anticipata del contratto, come richiesto dall’art. 17, comma 6, d.lgs. n. 36/2023. La mancanza di indicazione delle lavorazioni da avviare anticipatamente e l’assenza di una motivazione adeguata nelle convocazioni rendevano non esigibile la presentazione dell’impresa.
Il Collegio ha inoltre valorizzato l’inerzia dell’Amministrazione, che non aveva stipulato il contratto nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione. Tale inadempimento aveva inciso sulle capacità organizzative dell’operatore economico, che aveva legittimamente impiegato altrove le proprie risorse tecniche e organizzative. La richiesta di un minimo lasso temporale per organizzare la consegna non poteva, quindi, essere interpretata come sintomo di scarsa diligenza o inaffidabilità.
Sulla base di tali rilievi, la soccombenza virtuale dell’Amministrazione ha comportato la condanna alla rifusione delle spese di lite e al rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.
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Nota della Redazione
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