RSSA di fascia media soppresse: camere triple incompatibili con la nuova disciplina (TAR Puglia n. 102 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le RSSA per anziani di fascia media sono state definitivamente soppresse dalla normativa regionale pugliese a seguito delle modifiche introdotte dal R.R. n. 7/2010 e dal R.R. n. 11/2015 al R.R. n. 4/2007, con conservazione della sola fascia alta. Ne consegue che il modulo abitativo non può più articolarsi in camere triple, dovendosi ammettere solo stanze singole e doppie. L’art. 12.3 del R.R. n. 4/2019, nel consentire alle RSSA già autorizzate di mantenere i soli requisiti strutturali della previgente normativa, richiama il regolamento come effettivamente modificato e non legittima la permanenza di standard abrogati. Le circolari amministrative non sono fonti del diritto e non possono derogare a un regolamento di pari rango: il giudice non ne è vincolato e il loro contenuto si risolve in un’indicazione operativa nelle more dell’adeguamento. È legittima la determinazione regionale che, nel confermare autorizzazione e accreditamento, riduca in via provvisoria i posti letto corrispondenti alle camere triple e ponga un termine per l’adeguamento ovvero per la rinuncia definitiva.

Il Fatto

La ricorrente gestisce una RSSA per anziani autorizzata al funzionamento fin dal 2008, poi iscritta nel registro regionale con una dotazione di 55 posti letto e classificata in fascia media. A seguito dell’istanza di conferma dell’autorizzazione e di accreditamento, presentata in forza del R.R. n. 4/2019 e della delibera di Giunta n. 2153/2019, la Regione assegnava 55 posti ai fini dell’autorizzazione e 20 ai fini dell’accreditamento.

Le verifiche dei Dipartimenti di prevenzione delle A.s.l. competenti si concludevano con esito favorevole. Il Dipartimento regionale rilevava tuttavia che il verbale attestava la presenza di nove stanze triple. Con la determina n. 250 del 09.08.2023 confermava autorizzazione e accreditamento, ma riduceva in via provvisoria i posti letto, assegnando un termine per scegliere tra l’adeguamento ai nuovi requisiti strutturali entro tre anni e la rinuncia definitiva ai posti delle camere triple. La struttura impugna la determina e la nota istruttoria dell’A.s.l.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di ne bis in idem. Il precedente ricorso aveva a oggetto il R.R. n. 7/2010 e la relativa sentenza di rigetto è passata in giudicato; l’odierno gravame investe invece la determina applicativa del 2023, sicché non vi è riproposizione del medesimo thema decidendum. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce l’evoluzione del modulo abitativo. L’originario art. 66 del R.R. n. 4/2007 prevedeva per la fascia media camere singole, doppie o triple; l’art. 4 del R.R. n. 7/2010 eliminò il capoverso relativo alla fascia media; l’art. 31 del R.R. n. 11/2015 soppresse anche la locuzione classificatoria, lasciando una sola tipologia di struttura. La riduzione dei posti trovava quindi fondamento normativo, tanto più che la legittimità del R.R. n. 7/2010 era stata accertata con sentenza definitiva.

La difesa della struttura si appellava alla clausola di salvaguardia dell’art. 12.3 del R.R. n. 4/2019 e alla nota circolare del 2010. Il Collegio precisa che la deroga consente di mantenere solo i requisiti strutturali della previgente normativa, cioè quelli risultanti dal regolamento come modificato nel 2010 e nel 2015, che non contemplano più le camere triple. La circolare, a sua volta, si limita a consentire a tutte le strutture di operare nella fase transitoria in attesa dell’adeguamento.

Il Tribunale richiama il principio per cui le circolari amministrative non costituiscono fonti del diritto, difettando del requisito di innovatività, e non possono derogare a un regolamento; il giudice non è tenuto a conoscerle né ne è vincolato. Nel caso concreto la stessa circolare ribadisce che la nuova formulazione prevede esclusivamente il modulo di fascia alta. La ricorrente, a otto anni dall’entrata in vigore del R.R. n. 11/2015, non si era mai adeguata.

Quanto alla stanza sottoposta a sequestro, il Collegio osserva che il provvedimento è stato adottato prima dell’acquisizione del verbale di dissequestro, pervenuto solo il 16.08.2023. Il vizio non inficia la determina: resta ferma la possibilità di una nuova verifica e di una successiva integrazione del provvedimento. Il ricorso è respinto perché infondato, con compensazione delle spese in ragione della particolarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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