Licenziamento disciplinare: insanabile contraddittorietà tra scarso interesse all’adempimento e non rilevante gravità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17224 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare, l’onere di allegazione dell’incidenza lesiva del vincolo fiduciario è assolto dal datore di lavoro con la specifica deduzione del fatto in sé, quando lo stesso abbia un riflesso, anche solo potenziale ma oggettivo, sulla funzionalità del rapporto. Ai fini del giudizio di proporzionalità, la modesta entità del fatto va valutata con riferimento al valore sintomatico rispetto ai futuri comportamenti del lavoratore. È affetta da insanabile contraddittorietà la sentenza che ritenga l’inadempimento idoneo a far sorgere dubbi sulla correttezza dei successivi adempimenti e, al contempo, lo qualifichi come di non rilevante gravità. I testimoni de relato in genere, che depongono su circostanze apprese da persone estranee al giudizio, sono ammissibili e la loro attendibilità va valutata ex post dal giudice.

Il Fatto

La Corte di Appello di Ancona, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva escluso il carattere ritorsivo del licenziamento disciplinare intimato al lavoratore, ma lo aveva ritenuto illegittimo per insussistenza del giustificato motivo soggettivo, applicando la tutela indennitaria cosiddetta forte di cui all’art. 18, quinto comma, legge n. 300/1970. Il giudice d’appello aveva accertato la sussistenza di una pluralità di infrazioni disciplinari, ma le aveva ritenute sanzionabili solo con misure conservative e non idonee a integrare un notevole inadempimento.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione sia il lavoratore, deducendo la violazione dell’art. 18, quarto comma, legge n. 300/1970 per la mancata applicazione della tutela reintegratoria, sia la società datrice di lavoro, censurando la sentenza per vizio di motivazione e per la mancata ammissione di prove testimoniali.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rammentato che, in materia di licenziamento disciplinare, il giudice deve accertare la sussistenza della causa giustificativa del recesso e solo in un secondo momento selezionare la tutela applicabile. Ha quindi esaminato con priorità il ricorso incidentale della società, in quanto la sua eventuale fondatezza avrebbe reso assorbite le censure del lavoratore.

Il primo motivo del ricorso incidentale è stato ritenuto fondato. La Corte ha rilevato una contraddittorietà motivazionale insanabile: la sentenza impugnata aveva, da un lato, qualificato il comportamento del lavoratore come idoneo a far sorgere nel datore di lavoro fondati dubbi sulla correttezza dei futuri adempimenti, e, dall’altro, lo aveva giudicato di non rilevante gravità. Tale contraddizione è stata ritenuta decisiva, poiché la valutazione sulla gravità dell’inadempimento deve tenere conto del profilo del valore sintomatico della condotta rispetto al rapporto fiduciario, non già della sola entità del danno patrimoniale.

Anche il secondo motivo del ricorso incidentale è stato accolto. La Suprema Corte ha chiarito la distinzione tra testimonianze de relato actoris e testimonianze de relato in genere. Mentre le prime hanno rilevanza sostanzialmente nulla, le seconde, relative a circostanze apprese da soggetti estranei al giudizio, sono ammissibili e la loro efficacia probatoria va valutata dal giudice ex post, nel concorso di altri elementi oggettivi. La Corte territoriale aveva invece operato una esclusione ex ante di tali prove, senza valutarne l’attendibilità.

All’accoglimento del ricorso incidentale è conseguita la dichiarazione di assorbimento del ricorso principale, con cui il lavoratore aveva censurato la mancata applicazione della tutela reintegratoria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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