Indebita percezione di contributi pubblici e dolo nella responsabilità erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 89 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Rientra nella giurisdizione della Corte dei conti ogni fattispecie di indebita percezione di contributi pubblici, ove l’esborso trovi origine in provvidenze finalizzate allo sviluppo economico o sociale. Il beneficiario che, ottenuto il finanziamento, non realizzi l’investimento entro il termine previsto dal bando e non restituisca l’anticipazione dopo la revoca del beneficio, risponde a titolo di responsabilità amministrativa. Il dolo è desumibile dalla piena consapevolezza dell’illegittimità dell’operazione e dall’inerzia serbata di fronte alle richieste dell’amministrazione. Sussiste il nesso di causalità immediato e diretto tra la condotta omissiva e il pregiudizio economico della finanza pubblica. Il danno va quantificato al netto di quanto già restituito, con rivalutazione decorrente dalla data di erogazione del contributo e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il titolare di una ditta individuale, chiedendone la condanna al risarcimento di un danno valutato in 19.208,00 euro a favore della Regione, oltre rivalutazione e interessi. La pretesa trae origine da una segnalazione della Guardia di Finanza, ricevuta nel maggio 2022, relativa a una presunta illegittima percezione di contributi pubblici riconducibile a domande di finanziamento presentate da un’unica società di consulenza.

Secondo l’accusa, il convenuto, tra i clienti di quella società, aveva ottenuto un contributo di 24.500,00 euro nell’ambito di un bando approvato con decreto dirigenziale del 2018 e concesso con delibera del giugno 2020. L’ente gestore aveva accreditato 19.600,00 euro a titolo di anticipo. Avviato il procedimento di revoca per mancata realizzazione dell’investimento entro il termine del 5 marzo 2021, l’importo non era stato restituito, salvo un rimborso parziale di 980,82 euro. Il convenuto non si è costituito.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal principio, dichiarato pacifico, secondo cui rientra nella giurisdizione contabile ogni ipotesi di indebita percezione di contributi pubblici, quando l’esborso derivi da provvidenze destinate alla promozione dello sviluppo economico o sociale. Su questa base verifica la fondatezza della domanda attorea.

Dalla documentazione in atti, e in particolare dagli esiti delle indagini del Nucleo di Polizia economico-finanziaria, emerge un modus operandi sistematico e collaudato: la società di consulenza aveva prestato la propria opera per agevolare l’ottenimento di fondi, predisponendo documentazione solo apparentemente conforme ai bandi, in taluni casi con dati non veritieri, comunque idonea ad aggirare le condizioni sostanziali delle concessioni.

Tra i beneficiari figura, documentalmente accertato, il convenuto. La sua impresa ha ottenuto il contributo a valere sul bando approvato nel 2018, con anticipazione erogata dall’ente gestore. La successiva istruttoria amministrativa ha accertato il mancato rispetto degli obblighi assunti, in particolare l’inosservanza del termine del 5 marzo 2021 per la realizzazione integrale dell’investimento. Avviata la revoca, l’importo erogato non è stato restituito, salvo la marginale restituzione di 980,82 euro, priva di rilievo sostanziale rispetto al danno.

La condotta è quindi illecita, perché contraria ai vincoli del bando, che imponeva obblighi di rendicontazione, realizzazione progettuale e destinazione vincolata delle somme. Il convenuto non ha attuato il progetto nei termini né ha restituito l’anticipazione dopo la revoca, restando inerte anche di fronte alle richieste di chiarimento della Regione. Da tali elementi la Corte inferisce il dolo: il convenuto ha operato con piena consapevolezza dell’illegittimità, beneficiando scientemente di un’erogazione cui non aveva diritto e omettendo deliberatamente ogni attività restitutoria.

Quanto al pregiudizio, sussiste con evidenza il nesso di causalità immediato e diretto tra la condotta e il danno della finanza pubblica, concretatosi nella sottrazione di risorse pubbliche distolte dalle finalità originarie. Il danno è quantificato al netto della somma già restituita, in 18.619,18 euro. La rivalutazione monetaria decorre dalla data di effettiva erogazione del contributo, ancorata a quel momento in ragione dell’intenzione dolosa sussistente sin dall’origine, mentre gli interessi legali decorrono dalla pubblicazione della sentenza fino all’integrale soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in 310,93 euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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