Benefici combattentistici ai militari in missioni ONU e natura pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 48 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
I benefici previsti in favore dei combattenti dalla legge n. 1746/1962 sono estesi al personale militare che, per conto dell’ONU, abbia prestato servizio in zone di intervento. La norma è di carattere generale e non opera alcuna distinzione tra benefici di natura stipendiale e benefici pensionistici, né richiede il possesso di qualifica dirigenziale. Il servizio svolto in zona di intervento ONU è equiparato, ai fini pensionistici, al servizio di guerra, con applicazione dell’art. 3 della legge n. 390/1950 e dell’art. 18 del d.P.R. n. 1092/1973. Le sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale non vincolano il giudice, che conserva il potere-dovere di interpretare autonomamente la legge in senso costituzionalmente orientato.
Il Fatto
Il ricorrente, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, collocato in congedo per età dal 18 marzo 2024, ha chiesto il riconoscimento dei benefici combattentistici per il servizio prestato in numerose missioni militari sotto l’egida dell’ONU, in zone dichiarate d’intervento e classificate come tali dal Ministero della Difesa. Si tratta di missioni svolte tra il 1998 e il 2019 in Bosnia, Kosovo, Iraq, Sarajevo e Afghanistan, per periodi compresi tra i nove mesi e un anno.
L’INPS, costituitosi, ha eccepito la prescrizione quinquennale e ha sostenuto di aver già riliquidato il trattamento per gli anni 2002, 2003 e 2005; in difetto di determinazioni del datore di lavoro non poteva applicare gli ulteriori benefici. Il Ministero della Difesa non si è costituito. La questione approda così al giudice contabile delle pensioni.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dall’art. 1 della legge n. 1746/1962, che estende al personale militare impiegato per conto dell’ONU in zone di intervento i benefici delle norme in favore dei combattenti. La disposizione è di carattere generale e non contiene limitazioni, né ai benefici stipendiali né alle campagne di guerra dichiarate dal Capo dello Stato. L’equiparazione del servizio ONU al servizio di guerra trova conferma nella giurisprudenza contabile maggioritaria, richiamata nelle pronunce delle Sezioni centrali e territoriali.
Da qui la conseguenza sul piano pensionistico: il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna riconosciuta, secondo l’art. 18 del d.P.R. n. 1092/1973, mentre l’art. 3 della legge n. 390/1950 fissa la soglia dei tre mesi annui di servizio. La legge del 1962 richiama i benefici combattentistici tout court, sicché non vi è ragione di limitarli a quelli di natura stipendiale.
È respinta anche la tesi, sostenuta dal Ministero della Difesa, secondo cui i benefici sarebbero preclusi al personale privo di qualifica dirigenziale. Nessuna limitazione del genere è contenuta nella legge; una lettura restrittiva introdurrebbe una disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 della Costituzione.
Il giudice non condivide l’affermazione contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 240/2016, secondo cui la norma si applicherebbe a situazioni diverse dall’impiego in missioni ONU. La ratio è infatti quella di equiparare il servizio svolto per conto dell’ONU in zone d’intervento a quello dei combattenti, essendone pari l’impegno e i rischi. Le Sezioni Unite della Cassazione n. 23016 del 2004 hanno del resto chiarito che solo le sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale hanno efficacia erga omnes, mentre in caso di sentenze interpretative di rigetto il giudice conserva il potere-dovere di interpretare autonomamente la legge.
Nel caso concreto, la documentazione attesta che il ricorrente ha prestato servizio in zone dichiarate di intervento per periodi non brevi, classificate con determinazioni ministeriali. Il diritto ai benefici è dunque riconosciuto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, tenuto conto di quanto già corrisposto per gli anni 2002, 2003 e 2005. Quanto alla prescrizione, il congedo risale al 2024 e l’atto interruttivo al 2025: nessun termine è maturato. Le spese sono compensate per la complessità della questione.
Nota della Redazione
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