Pensione privilegiata: inammissibile il ricorso del militare in quiescenza senza domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 33 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso in materia pensionistica con cui il dipendente pubblico, già collocato a riposo alla data di instaurazione del giudizio, domandi il positivo accertamento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, senza avere presentato all’amministrazione un’idonea domanda di pensione privilegiata ai sensi degli artt. 167 e 168 d.P.R. n. 1092/1973. Il principio affermato dalla sentenza n. 12/2023 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che ammette l’azione di mero accertamento della dipendenza da causa di servizio per il personale ancora in servizio, non è applicabile al personale in quiescenza, poiché la sua ratio è consentire l’accesso alla tutela giurisdizionale a chi, ex lege, non ha ancora la facoltà di presentare istanza di pensione.
Il Fatto
Un militare dell’Arma dei Carabinieri, arruolato nel 1992 e collocato in congedo in data 08/03/2025, aveva presentato nel 2003 e nel 2005 istanze per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie osteoarticolari, poi finalizzate anche alla concessione dell’equo indennizzo. Con decreto ministeriale del 13.10.2011, l’amministrazione, attenendosi al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, aveva negato la dipendenza da causa di servizio delle patologie. Nel 2025, dopo il collocamento a riposo, l’interessato presentava una diffida volta a ottenere che l’amministrazione si esprimesse sulla dipendenza quale presupposto del diritto a pensione privilegiata. Avverso il silenzio, proponeva ricorso alla Corte dei conti chiedendo l’annullamento del diniego, il riconoscimento della causa di servizio e il conseguente diritto a pensione privilegiata.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha preliminarmente rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione, rilevando che la domanda era volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del conseguente diritto a pensione privilegiata, fattispecie rientrante nella giurisdizione pensionistica della Corte dei conti.
Nel merito, ha invece accolto l’eccezione di inammissibilità, osservando che il militare non aveva mai presentato una formale domanda amministrativa di trattamento pensionistico privilegiato, mancando quindi un provvedimento di diniego su tale specifica richiesta. La diffida del 2025 è stata qualificata come mero seguito delle precedenti istanze, non idonea a costituire una valida domanda di pensione privilegiata ai sensi degli artt. 167 e 168 d.P.R. n. 1092/1973.
Il Giudice ha quindi escluso l’applicabilità al caso di specie del principio enunciato dalla sentenza n. 12/2023 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che ammette il ricorso per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio in funzione della futura pensione privilegiata. Tale decisione riguardava, infatti, un caso in cui l’interessato era ancora in servizio e, quindi, non aveva la facoltà legale di presentare istanza di pensione. Per il personale già in quiescenza, invece, viene meno l’interesse a contestare il giudizio di non dipendenza, ripristinandosi il principio, affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 27187/2006, che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto.
Pertanto, mancando una domanda amministrativa di trattamento privilegiato sulla quale l’amministrazione avesse potuto provvedere, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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