Rinuncia al ricorso in Cassazione ed estinzione del processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 133 del 03.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è atto unilaterale recettizio che produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione della controparte, che rileva soltanto ai fini delle spese. L’art. 306 cod. proc. civ. non trova applicazione al giudizio di legittimità, con la conseguenza che la rinuncia è produttiva di effetti processuali anche senza accettazione. La rinuncia risulta perfezionata quando la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia, riformando integralmente la decisione di primo grado, aveva annullato gli avvisi di accertamento notificati a una società contribuente per maggior reddito a fini Irap, Ires e Iva relativamente all’anno 2010.

Gli atti impositivi erano stati contestati dalla società per asserito difetto di sottoscrizione da parte di funzionario munito del relativo potere e, nel merito, per la ritenuta non deducibilità di alcuni costi. Nel giudizio di legittimità la società è rimasta intimata. Nelle more, con atto depositato il 7 agosto 2023, la ricorrente ha dichiarato di rinunziare al ricorso, essendo intervenuta la correzione della sentenza d’appello per errore materiale.

La Motivazione della Corte

I due motivi di ricorso denunciavano entrambi il contrasto tra motivazione e dispositivo della pronunzia d’appello, sotto il profilo della violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. La sentenza impugnata, dopo aver illustrato le ragioni dell’infondatezza del gravame della contribuente, conteneva nel dispositivo la declaratoria di accoglimento dello stesso e l’integrale riforma della decisione di primo grado.

La Corte non è però giunta all’esame di tali censure, perché la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Il Collegio ha ricordato che la rinuncia risulta perfezionata quando la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza.

Trattandosi di atto unilaterale recettizio, la rinuncia produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva soltanto ai fini delle spese. Il principio è stato ricondotto al consolidato orientamento espresso da Sezioni Unite n. 34429 del 2019.

Il fondamento della regola è processuale: poiché l’art. 306 cod. proc. civ. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti. Ne consegue che la dichiarazione della ricorrente determina l’estinzione del giudizio.

Quanto alle spese, la Corte non ha provveduto in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato. Ha inoltre escluso i presupposti processuali per l’applicazione del doppio contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando sul punto Cass. n. 14782 del 2018. Il giudizio è stato quindi dichiarato estinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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