Imposta di registro: divieto di interpretazione antielusiva oltre il dato testuale dell’atto (Cass. civ. Sez. 5 n. 4515 del 28.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, come modificato dall’art. 1, comma 87, della legge n. 205/2017 e dall’art. 1, comma 1084, della legge n. 145/2018 (quest’ultimo con natura di interpretazione autentica), impone che l’imposta sia applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, sulla base dei soli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti collegati. L’Amministrazione finanziaria non può, quindi, travalicare lo schema negoziale tipico in cui l’atto risulta inquadrabile. Ne deriva che è preclusa ogni riqualificazione che, valorizzando un collegamento negoziale tra più atti distinti, ridetermini l’oggetto del prelievo in chiave antielusiva, senza il rispetto delle garanzie proprie dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate pretendeva l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale nella misura del 3%, sul presupposto che taluni atti di conferimento e successiva cessione di quote sociali dovessero essere riqualificati come un’unitaria cessione di azienda. Sia la Commissione Tributaria Provinciale che la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettavano le ragioni della società, la quale proponeva quindi ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi e successiva memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduceva la violazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, dell’art. 1, comma 87, della legge n. 205/2017 e dell’art. 1, comma 639-quinquies, della legge n. 145/2018. Tale motivo, poiché assorbente, ha reso superfluo l’esame degli altri rilievi. La pronuncia si inserisce nel solco di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che la Corte ha richiamato per ribadire come l’imposta di registro colpisca l’atto sottoposto a registrazione quale risulta dal suo contenuto scritto, senza che possano assumere rilievo elementi ad esso estranei.
La Corte ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, prendendo le mosse dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 2020, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della nuova formulazione dell’art. 20, riconoscendo al legislatore la scelta discrezionale di riaffermare la natura di “imposta d’atto” del tributo. Ha quindi richiamato la successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 2021, che ha giustificato l’efficacia retroattiva della disposizione di interpretazione autentica in ragione del carattere sistematico dell’intervento legislativo.
Dando continuità a tali principi, la S.C. ha evidenziato come l’Ufficio finanziario, nel caso di specie, avesse proceduto a una riqualificazione degli atti di conferimento e cessione quote, facendo ricorso proprio a riferimenti extratestuali e a un presunto collegamento negoziale e temporale tra i diversi atti. Un’operazione interpretativa di questo tipo, volta a ravvisare un’unitaria cessione di azienda, non risulta più consentita alla luce del testo novellato dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, che circoscrive l’indagine dell’Amministrazione al solo contenuto dell’atto sottoposto a registrazione.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato accolto. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto il ricorso introduttivo della società contribuente, compensando integralmente le spese dell’intero giudizio, in ragione del consolidarsi della giurisprudenza e della normativa solo dopo la proposizione del ricorso.
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Nota della Redazione
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