Fornitore di droga e concorso esterno: serve la prova dell’apporto causale (Cass. pen. Sez. VI n. 36118 del 14.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il fornitore abituale di sostanze stupefacenti di un’associazione finalizzata al traffico risponde a titolo di concorso esterno nel reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 solo quando il suo contributo, concreto e specifico, sia dotato di effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento del sodalizio. L’accertamento richiede una valutazione ex post, condotta secondo i comuni canoni di certezza processuale, idonea a dimostrare che l’interruzione della fornitura produrrebbe, per continuità, stabilità, modalità e rilevanza quantitativa ed economica, un prevedibile effetto destabilizzante sull’operatività del gruppo. Non è sufficiente la mera reiterazione delle cessioni, né la conoscenza dell’esistenza dell’associazione, né la convenienza economica degli scambi. Il dolo di concorso non può sovrapporsi ed esaurirsi nel dolo dei reati-fine, dovendosi accertare l’animus di agevolazione criminosa e la concretezza della condotta rispetto al mantenimento del vincolo associativo.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordinanza del Tribunale del riesame che, esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ha confermato la custodia cautelare in carcere per il concorso esterno nell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per i reati-fine di cui ai capi 317) e 318), relativi alla consegna di partite di marjuana e hashish. L’indagato, attualmente agli arresti domiciliari, è stato individuato come fornitore delle sostanze in favore del sodalizio capeggiato da altro soggetto, con il quale aveva convenuto le forniture.

La difesa contesta la configurabilità del concorso esterno, sostenendo che i rapporti di compravendita non fossero funzionali al rafforzamento dell’associazione ma destinati ad aumentare gli introiti del ricorrente. Si censurano inoltre l’aggravante della ingente quantità e la sussistenza del pericolo di reiterazione, nonostante il tempo trascorso dai fatti e l’incensuratezza.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il percorso consolidato in materia di concorso eventuale nel reato associativo, dalle Sezioni Unite Demitry alle Sezioni Unite Mannino, e ne trae il principio che la efficienza causale costituisce elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale. Non basta una valutazione ex ante espressa in termini di mera probabilità di lesione: occorre un apprezzamento ex post che dimostri l’elevata credibilità razionale dell’efficacia condizionante della condotta atipica.

Applicando tali coordinate al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, la sentenza ribadisce che il rapporto di fornitura assume rilievo partecipativo solo se si dimostra il mutamento del rapporto tra fornitore e acquirente, da affidamento reciproco a vincolo di partecipazione, e se si accerta la coscienza e volontà del fornitore di contribuire al mantenimento e agli scopi del sodalizio, secondo il criterio già espresso da Sez. VI n. 47576 del 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *