Fornitore stabile di stupefacenti e partecipe dell’associazione (Cass. pen. Sez. IV n. 25540 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra la condotta di partecipazione a una associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga. Quando si censuri la motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame sulla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di legittimità spetta solo verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e controllare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. La pretesa di una necessaria dimostrazione controfattuale dell’effetto destabilizzante della interruzione della fornitura si traduce in un’inammissibile istanza di rivalutazione del materiale indiziario.

Il Fatto

Il Gip del Tribunale di Palermo, escluso il ruolo di vertice e la circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis cod. pen., applicava al ricorrente la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e per plurimi episodi di detenzione e cessione di hashish e cocaina. Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 29 dicembre 2025, rigettava la richiesta avanzata nell’interesse dell’indagato.

Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In tesi difensiva il Tribunale aveva erroneamente qualificato il ricorrente come fornitore stabile e intraneo alla consorteria, valorizzando in modo apodittico la continuità del rapporto con il promotore, senza confrontarsi con l’esistenza di ulteriori canali di approvvigionamento, con l’esiguità temporale e quantitativa delle forniture e con il criterio della essenzialità della fornitura, intesa come apporto la cui interruzione determinerebbe un effetto destabilizzante per il sodalizio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del proprio sindacato in materia cautelare. Richiamando Sez. II n. 27866 del 17/06/2019, Sez. IV n. 26992 del 29/05/2013 e Sez. IV n. 37878 del 06/07/2007, ribadisce che il controllo di legittimità sulla motivazione del Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi si arresta alla verifica della adeguatezza delle ragioni esposte e della congruenza del percorso valutativo rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto.

Nel merito il provvedimento impugnato è ritenuto sorretto da motivazione ampia e strutturata. Il Tribunale ha ricostruito i contorni del sodalizio dedito al narcotraffico operante tra il luglio 2024 e il gennaio 2025 e il ruolo del ricorrente, emissario dello zio fornitore nei rapporti con il promotore. Il rapporto è stato delineato come continuativo, stabile e strutturato: visite settimanali, gestione condivisa di forniture e pagamenti, tenuta della contabilità del debito, programmazione comune delle soluzioni nei momenti di crisi determinati da arresti e sequestri.

La Corte valorizza gli indici di stabilità, continuità, esclusiva e cointeressenza, idonei a dimostrare l’affectio societatis. Tra questi: la costante disponibilità a fornire quantitativi anche rilevanti di stupefacenti di diverso tipo, le dilazioni di pagamento consentite e le condizioni di favore, considerate indici di reciproca mutualità e cointeressenza, coerenti con un accordo di durata e con la condivisione del rischio e del profitto, confermata dall’assenza di stabili canali alternativi di approvvigionamento.

Sul piano del diritto la Corte richiama Sez. IV n. 19272 del 12/06/2020 e Sez. VI n. 47563 del 16/10/2024, che affermano la sufficienza della costante disponibilità a fornire le sostanze del traffico, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell’associazione e di favorirne il fine di profitto. Il Tribunale aveva inoltre rimarcato il vincolo di mutualità nei momenti di fibrillazione, il carattere continuativo della fornitura e il contenuto inequivoco dei dialoghi captati.

La Corte esclude infine che il giudice del riesame abbia omesso il controllo sulla tenuta logica della motivazione: questi ha esplicitato, con percorso coerente, le ragioni per cui il contributo del ricorrente è stato ritenuto funzionalmente inserito nella struttura del sodalizio. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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