Improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini nel giudizio di cassazione (Cass. pen. Sez. VI n. 25542 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di improcedibilità dell’azione penale, l’art. 344-bis cod. proc. pen. impone al giudice dell’impugnazione di dichiararla quando il giudizio di cassazione non sia stato definito entro il termine stabilito dalla norma. L’obbligo opera a prescindere dalle ragioni della dilatazione cronologica e dalla condotta processuale delle parti. Il dies a quo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza ex art. 544 cod. proc. pen.. La maturazione del termine prevale sull’esigenza di qualificare correttamente l’impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Il Tribunale, con rito abbreviato, dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per assenza di querela, previa riqualificazione del fatto da resistenza a pubblico ufficiale a minaccia. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello proponeva appello, contestando la riqualificazione.

La Corte d’appello, rilevata l’inappellabilità della sentenza ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. — trattandosi di reato punito con la sola pena dell’ammenda — disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Il fascicolo perveniva alla Corte di legittimità il 13 febbraio 2026; la difesa eccepiva, tra l’altro, l’improcedibilità per mancata definizione del giudizio entro i termini.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per essere maturata l’improcedibilità del giudizio di cassazione. La sequenza processuale è ricostruita nei suoi passaggi essenziali: la sentenza di proscioglimento, l’appello della parte pubblica, la riqualificazione dell’impugnazione come ricorso e la trasmissione degli atti.

Il punto decisivo è cronologico. Ai sensi dell’art. 344-bis cod. proc. pen., il dies a quo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione ex art. 544 cod. proc. pen., e dunque va calcolato dal 18 maggio 2023. Nella specie si applica, ratione temporis, l’art. 2, comma 4, d.lgs. n. 134 del 2021, poiché il reato è stato commesso dopo il 1° gennaio 2020 e l’impugnazione è stata proposta entro il 31 dicembre 2024.

Su questa base il termine di un anno e sei mesi è spirato il 18 novembre 2024, cioè prima del provvedimento di riqualificazione emesso dalla Corte d’appello. La Corte sottolinea che l’appello della parte pubblica deduceva vizi estranei al giudizio di legittimità e che, pur prescindendo dal nomen iuris, era evidente la volontà di impugnare la sentenza di proscioglimento con l’appello in luogo del ricorso.

Tale rilievo non consente però di provvedere diversamente: quando la Corte di merito ha convertito l’impugnazione in ricorso, con trasmissione degli atti, erano già maturati i termini per la declaratoria di improcedibilità. L’art. 344-bis cod. proc. pen. impone al giudice dell’impugnazione di dichiararla a prescindere dalle ragioni della dilatazione cronologica, e a tale obbligo non si può derogare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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