Ripartizione riscaldamento centralizzato e distinzione tra consumi e spese di conservazione (Cass. civ. Sez. II n. 21865 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condominio, la ripartizione delle spese relative all’impianto di riscaldamento centralizzato non può essere operata in modo indistinto sulla base dei soli consumi effettivi. Le spese necessarie per la manutenzione e riparazione dell’impianto comune restano estranee alla logica dei consumi e non possono subire riduzioni correlate alla mancata utilizzazione del servizio da parte del singolo condomino. Ove la sentenza di merito abbia applicato una riduzione globale riferita all’intera gestione del riscaldamento, senza distinguere tra spese di consumo e spese di conservazione, la decisione è cassata con rinvio per il necessario ricalcolo. Il difetto di specificità del motivo di ricorso ne determina l’inammissibilità. La riproposizione delle istanze istruttorie non ammesse richiede un richiamo analitico, non un generico riferimento a tutte le istanze formulate.
Il Fatto
Nel 2013 una condomina impugnava dinanzi al Tribunale di Varese, nei confronti del Condominio, la delibera assembleare di approvazione del consuntivo 2011, nella parte in cui le era stato addebitato come addebito personale un importo privo di inerenza alla gestione condominiale, nonché la delibera di approvazione del consuntivo 2012 e del preventivo 2013 con i relativi riparti. Il Tribunale rigettava le impugnazioni. La Corte di appello di Milano confermava, rigettando l’appello.
La condomina ricorreva quindi in cassazione con otto motivi, illustrati da memoria; il Condominio resisteva con controricorso. La questione centrale atteneva alla legittimità dei criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento e alla qualificazione dei vizi della delibera.
La Motivazione della Corte
La Corte rigettava preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del controricorso per difetto di autorizzazione a stare in giudizio, sollevata dalla ricorrente. La censura concerneva unicamente l’autorizzazione a resistere in cassazione, mentre non era contestata l’esistenza di un’autorizzazione iniziale, valevole per tutti i gradi del giudizio, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità.
I primi due motivi, sulla mancata ammissione della prova per testi, erano inammissibili e in parte infondati. La Corte ribadiva che, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna logicamente sufficiente a giustificare la decisione, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre. La ricorrente aveva censurato solo la prima delle due rationes decidendi, lasciando definitiva la seconda, fondata sull’autoresponsabilità del condomino nell’accedere alla documentazione.
Il terzo, quarto e quinto motivo, connessi, erano ammissibili e fondati. La Corte rilevava che, quanto al riscaldamento centralizzato, la sentenza di appello aveva operato una riduzione globale delle spese, omettendo di considerare che tra esse vi erano non solo i consumi, ma anche le spese di manutenzione e riparazione dell’impianto comune, le quali, come è noto, non hanno alcuna attinenza con la mancata utilizzazione del servizio. Correttamente la Corte precisava che l’art. 1123, primo comma, cod. civ. riguarda le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti e dei servizi comuni, con la conseguenza che le spese di conservazione seguono criteri distinti da quelli dei consumi effettivi. Il riferimento al d.lgs. 102/2014 era inapplicabile ratione temporis, essendo successivo alla fattispecie, ma non inficiava la ragione portante della decisione. L’accoglimento del profilo relativo alla mancata distinzione tra consumi e conservazione assorbiva l’ulteriore censura sulla deroga ai millesimi.
Il sesto e il settimo motivo, sulla prova della responsabilità del Condominio per le infiltrazioni, erano infondati. Sotto la forma della violazione dell’art. 2697 cod. civ., si contestava in realtà il margine di discrezionalità dell’assemblea, che aveva correttamente disposto il rimborso sul presupposto del riconoscimento della responsabilità condominiale, eventualmente animato da un ammissibile intento conciliativo. L’ottavo motivo era inammissibile per difetto di specificità, poiché ometteva di argomentare sul fondamento del carattere personale dell’addebito.
In conclusione, la Corte accoglieva il terzo, quarto e quinto motivo, rigettava i restanti, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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