Impianti fotovoltaici a terra: illegittimo l’atto di indirizzo della Giunta comunale (TAR Marche n. 810 del 24.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto di indirizzo con cui un Comune introduce limiti all’installazione di impianti fotovoltaici in zona agricola attiene alla pianificazione urbanistica e rientra nella competenza del Consiglio comunale, non della Giunta: adottato da quest’ultima, è illegittimo per incompetenza. Resta fermo che l’art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 387/2003 consente gli impianti a fonti rinnovabili in zona agricola e che l’art. 19 delle N.T.A. del P.R.G. non ne contiene alcun divieto espresso. Il vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 42/2004 opera ex lege ed è autonomo rispetto al regime di esenzione del P.P.A.R. e alla V.I.A.: il diniego fondato su un giudizio di incompatibilità paesaggistica resta legittimo anche quando altri profili di illegittimità risultino fondati, perché l’annullamento non è disposto se un solo motivo posto a base dell’atto resiste alle censure.

Il Fatto

Una società agricola, proprietaria di un’area di circa 17 ettari in cui gestiva un allevamento di suini, presenta nel marzo 2010 domanda di permesso di costruire per un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a circa 836 KWp, destinato all’autoconsumo e alla cessione in rete. L’area è classificata in zona omogenea “E” e ricade in parte in ambito di tutela dei corsi d’acqua.

Il Comune notifica un preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. n. 241/1990, contestando carenze documentali e incompatibilità paesaggistica. La società chiede una proroga dei termini e un incontro tecnico; il Comune non risponde e nega il permesso con provvedimento motivato per relationem. La società impugna diniego e atti presupposti, chiedendo anche il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare del Comune sulla tardività dei motivi aggiunti: la deliberazione di Giunta n. 112/2010 non è richiamata nel diniego né nel preavviso, dove si annuncia solo un atto in corso di approvazione. L’impugnazione è quindi tempestiva, essendo avvenuta alla conoscenza dell’atto depositato in giudizio.

Nel merito, molte censure sono fondate. L’art. 19 delle N.T.A. del P.R.G. non vieta gli impianti fotovoltaici, poiché ammette le costruzioni consentite dalla legislazione vigente e l’art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 387/2003 li consente in zona agricola. La Giunta, adottando l’atto di indirizzo, ha esercitato una funzione di pianificazione urbanistica riservata al Consiglio comunale: ne deriva l’illegittimità per incompetenza, che assorbe le censure sul contenuto.

Il Tribunale richiama la propria sentenza n. 749/2024: l’esenzione dell’art. 60, lett. 3c), delle N.T.A. del P.P.A.R. si applica anche ai privati che producono energia per il mercato, e la riserva di verifica di compatibilità ambientale non è più operante dopo la normativa sulla V.I.A. Il progetto non era soggetto a V.I.A., perché nel computo della superficie e della potenza non si considerano gli impianti già integrati sulle coperture, il cui impatto visivo è nullo; in ogni caso il Comune avrebbe dovuto trasmettere l’istanza alla Provincia.

È invece infondato il profilo paesaggistico, giuridicamente autonomo. Il vincolo ex art. 142, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 42/2004 opera ex lege e non impedisce ogni trasformazione, ma legittima la valutazione di impatto sul contesto. Il certificato di destinazione urbanistica conferma l’ambito tutelato, e anche per gli impianti sulle coperture era stata ottenuta l’autorizzazione paesaggistica. L’area prescelta è parte ancora libera della proprietà, e il giudizio di incompatibilità paesaggistica è corretto nel merito.

Quanto all’art. 10-bis, il Comune non era tenuto a concedere proroghe né a organizzare incontri. La domanda risarcitoria è respinta: manca la colpa d’apparato, stante l’evoluzione normativa del 2010, e il rigetto sarebbe conseguito anche in caso di accoglimento dell’impugnativa. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *