Rigetto della correzione di concessione demaniale per difetto di motivazione (TAR Toscana n. 1980 del 06.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che respinge l’istanza di correzione di una concessione demaniale marittima è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando l’amministrazione si limiti a richiamare approfondimenti e un parere legale senza allegarli, così da non rendere desumibile l’ambito dell’indagine compiuta e gli elementi effettivamente valutati. La mera affermazione che l’ampiezza della concessione sarebbe sempre stata identica non è sufficiente a superare i rilievi del richiedente fondati su atti e grafici che collocano l’area nel perimetro concessorio. Il parere prodotto solo in giudizio costituisce integrazione postuma della motivazione, inammissibile a sanare il vizio dell’atto. Ne consegue l’annullamento del diniego.

Il Fatto

La società ricorrente svolge attività commerciale su un’area demaniale marittima nel Comune di Marciana, disponendo del cespite in forza di una serie di concessioni rilasciate nel tempo dalla Capitaneria di Porto, dalla Regione Toscana e dal Comune. Già nel 1997 la Capitaneria aveva autorizzato la pavimentazione in porfido e la chiusura con staccionata in legno, senza che l’autorizzazione fosse mai contestata dagli enti intervenuti in seguito.

Ritenendo che il Comune non avesse ricompreso nell’area in concessione una porzione di circa trenta metri quadri, la società ha presentato istanza di correzione materiale ex art. 24 del Regolamento Esecutivo del Codice della Navigazione. Dopo il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990, il Comune ha respinto l’istanza. La società ha impugnato il provvedimento e chiesto l’accertamento del proprio diritto a occupare l’area.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso ravvisando un vizio di difetto di istruttoria e di motivazione. Il punto di partenza è l’autorizzazione della Capitaneria di Porto che aveva assentito la pavimentazione e la staccionata: essa non è mai stata contestata e risulta richiamata nelle premesse della concessione regionale.

L’area contesa appare compresa nel perimetro concessorio di diversi atti, tra cui i grafici dell’autorizzazione suppletiva della Capitaneria, quelli dell’autorizzazione suppletiva comunale e, da ultimo, i grafici della concessione rilasciata dal Comune. La stessa area rientra nella particella catastale creata per definire i contorni dell’occupazione, separandola dalle aree limitrofe ad uso pubblico.

A fronte di tali circostanze, già dedotte in sede procedimentale, il Comune si è limitato ad affermare di aver svolto approfondimenti e acquisito un parere legale, dal quale risulterebbe che la concessione avrebbe la stessa superficie degli atti risalenti agli anni ’90. Il Tar rileva che al provvedimento non sono stati allegati né gli approfondimenti né il parere: non è quindi possibile desumere l’ambito dell’istruttoria, se abbia riguardato lo studio delle concessioni succedutesi e il confronto dei relativi elaborati grafici, né l’esame della documentazione catastale approvata dal Demanio.

La carenza motivazionale non è superabile mediante le deduzioni difensive del Comune, che attribuisce efficacia dirimente alla circostanza dell’ampiezza pari a 123 mq: argomento non sufficiente a superare i rilievi della ricorrente. Gli elementi addotti avrebbero imposto all’amministrazione di esplicitare il percorso logico seguito per ritenerli superati.

Infine, il deposito in giudizio del parere legale non è dirimente, trattandosi di integrazione postuma della motivazione, non ammissibile a sanare il vizio dell’atto. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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