Carta docente, inottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2614 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, il ricorso è fondato quando la pretesa azionata risulti adeguatamente documentata e l’amministrazione non contesti il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo esecutivo. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centooventi giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, legittima l’azione di ottemperanza avanti al giudice amministrativo. Accertata l’inottemperanza, il giudice ordina all’amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato e, per il caso di perdurante inerzia, nomina un commissario ad acta. Al commissario affidato a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa per l’istruzione non è liquidato alcun compenso.

Il Fatto

I ricorrenti hanno ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta il diritto a percepire la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per l’importo nominale di euro 500,00 annui, e condanna l’amministrazione a mettere a disposizione tali somme tramite il sistema della carta elettronica.

Il titolo è stato notificato e non impugnato, con passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria. Decorso inutilmente il termine dilatorio, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza chiedendo la condanna dell’amministrazione all’integrale esecuzione per la sorte capitale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta la questione dell’inottemperanza al giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario, in materia di carta elettronica del docente. La pretesa fatta valere in giudizio risulta adeguatamente documentata e, a fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato.

Il percorso argomentativo muove dal dato processuale dell’inutile decorso del termine dilatorio di centooventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni, entro cui le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme.

Accertato l’inadempimento, l’amministrazione viene condannata a dare completa esecuzione, per la sola sorte capitale, alla sentenza del giudice del lavoro, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Una volta decorso inutilmente tale termine, provvederà, entro i sessanta giorni successivi, il commissario ad acta, nominato nel direttore generale della competente Ragioneria territoriale dello Stato, o in un dirigente o funzionario delegato.

Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, avvalendosi della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie. Il Tribunale precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del commissario.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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