Frode carosello e IVA: onere probatorio e ristretta base partecipativa (Cass. civ. Sez. V n. 21303 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione IVA relativa ad acquisti da fornitore privo di organizzazione o da soggetto interposto, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche per presunzioni, la consapevolezza del cessionario di partecipare a una frode IVA consumata a monte, offrendo indizi gravi, precisi e concordanti, da valutare anche nel loro quadro complessivo. Assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. In tema di accertamenti sui redditi di società a ristretta base partecipativa, l’Ufficio può utilizzare le risultanze dei conti correnti intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, salva la prova contraria dell’ente sull’estraneità delle singole operazioni. La disciplina del raddoppio dei termini di accertamento non opera con riferimento all’IRAP.

Il Fatto

La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2006, con cui l’Ufficio ha ripreso maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori, all’esito di una verifica fiscale. L’Amministrazione ha ritenuto che la società avesse preso parte a una frode carosello tramite un fornitore in veste di missing trader, disconoscendo la detrazione per acquisti di semilavorati in acciaio di provenienza non unionale, qualificati come operazioni soggettivamente inesistenti. La verifica si è fondata anche su accertamenti bancari estesi ai conti correnti personali dei soci.

La CTP di Lecco ha parzialmente accolto il ricorso; la CTR della Lombardia ha rigettato sia l’appello principale dell’Ufficio sia quello incidentale della società. Ha ritenuto, in particolare, non provata l’interposizione fittizia del fornitore e non assolto l’onere di prova sui prelevamenti dai conti dei soci. L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge le eccezioni preliminari, qualificando le censure come attinenti a violazioni della legge processuale e alle regole di distribuzione dell’onere della prova. Accoglie il primo motivo per l’omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello relativo al recupero a tassazione di somme risultanti dai versamenti sui conti correnti di due soci: la motivazione della sentenza impugnata è, sul punto, del tutto assente.

Quanto alla ripresa IRAP, la motivazione è ritenuta al di sotto del minimo costituzionale per palese contraddittorietà, ma la censura viene esaminata e rigettata nel merito: la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento non opera con riferimento all’IRAP, non essendo questa un’imposta la cui omissione comporta l’applicazione di sanzioni penali.

Il secondo motivo è fondato in relazione ai prelevamenti dai conti correnti personali dei soci. Nelle società a ristretta base partecipativa l’Ufficio può legittimamente utilizzare le risultanze di tali conti, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, perché la relazione di parentela tra i soci è idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, salva la facoltà dell’ente di dimostrare l’estraneità delle singole operazioni. Una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche a essa collegate, l’Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni rispecchino operazioni aziendali: spetta alla società dimostrare l’estraneità di ciascuna operazione alla propria attività d’impresa. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tale principio.

Il terzo motivo, sul disconoscimento della detrazione IVA, è fondato. In caso di fatture emesse da società prive di organizzazione o da soggetti interposti, l’Amministrazione ha l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inserisse in un’evasione, anche in via presuntiva, con elementi oggettivi specifici. Assolto l’onere, grava sul contribuente la prova contraria della diligenza massima esigibile da un operatore accorto. Il giudice del merito deve valutare gli indizi singolarmente e nel loro quadro complessivo. Nella specie l’Ufficio ha addotto molteplici elementi indiziari — fornitore privo di organizzazione, prezzi inferiori a quelli di mercato, ordini verbali, intermediario privo di collegamento con il fornitore, pagamenti tramite assegni all’intermediario, merce stoccata presso terzi — che la sentenza impugnata ha pretermesso nell’esame complessivo.

La sentenza è cassata con rinvio per l’esame dell’onere della prova sulla detrazione IVA e sulle ulteriori riprese, oltre che per la regolazione delle spese. Il quarto motivo è assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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