Autosufficienza del ricorso e potere di esame diretto degli atti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21305 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto quando sia denunciato un error in procedendo, presuppone l’ammissibilità del motivo. La parte deve quindi riportare in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi e i riferimenti che consentono di individuare, nei termini esatti e non generici, il vizio dedotto. La Corte non può supplire alla carenza del motivo con generali verifiche degli atti, e la mancata riproduzione del contenuto essenziale dei documenti ne impedisce la valutazione di decisività.
Il Fatto
Il ricorrente, infermiere professionale inquadrato nella categoria D del comparto sanità, aveva chiesto l’accertamento del diritto al ticket sostitutivo della mensa per le prestazioni svolte nel turno notturno. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato la domanda, ritenendo giustificato il mancato riconoscimento in forza di un verbale di riunione sindacale che limitava il diritto alle prestazioni successive a una certa data.
La Corte d’appello di Napoli ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla struttura sanitaria, riqualificata come ordinaria, osservando che non risultava dedotta la presenza di atti interruttivi antecedenti. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 421 e 101 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 421, 2697 e 101 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante il richiamo ai documenti prodotti e indicati per mezzo di fogliario segnalibro, e che avrebbe dovuto offrirgli la possibilità di depositare memorie sulla questione della genericità del richiamo documentale.
La Corte rileva che la doglianza, pur articolata come violazione di legge, quanto agli artt. 101 e 421 cod. proc. civ. è meglio qualificabile come error in procedendo ex art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., mentre l’asserita violazione dell’art. 2697 cod. civ. rientra nella violazione di legge ex art. 360, comma primo, cod. proc. civ. Sotto tale ultimo profilo il motivo è inammissibile, perché non specifica in quale punto della decisione impugnata sarebbe stato violato il criterio di ripartizione dell’onere della prova, risolvendosi in una generica doglianza di ingiustizia della decisione, in contrasto con i consolidati principi richiamati da Cass. Sez. U. n. 23745 del 2020.
Quanto agli errores in procedendo, la Corte esclude la violazione dell’art. 101, comma secondo, cod. proc. civ., poiché il giudice di merito ha posto a fondamento della decisione l’eccezione di prescrizione già sollevata dalla struttura sanitaria in primo grado, e non una questione rilevata d’ufficio. Non è pertanto configurabile il vizio di mancata attivazione del contraddittorio su una questione non applicabile al caso concreto.
Sul dedotto mancato esercizio del potere-dovere di indicare le irregolarità sanabili ex art. 421 cod. proc. civ., la Corte osserva che nel motivo di ricorso i pretesi atti interruttivi non sono stati trascritti né riassunti nel contenuto essenziale: il ricorrente si è limitato a richiamare i numeri delle raccomandate e un rinvio al fascicolo. Secondo l’orientamento consolidato, confermato da Cass. Sez. Lav. n. 19361 del 2023, il potere di esame diretto degli atti presuppone l’ammissibilità del motivo e il rispetto del principio di autosufficienza.
Il mancato inserimento del contenuto dei documenti impedisce di valutarne l’astratta decisività ai fini dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione e l’esistenza di un pregiudizio concreto derivante dalla asserita violazione processuale. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate in ragione della fondatezza della pretesa creditoria nel merito, come ritenuta in altri procedimenti aventi il medesimo oggetto.
Nota della Redazione
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