L’onere probatorio della consapevolezza nell’operazione soggettivamente inesistente (Cass. civ. Sez. 5 n. 2813 del 08.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle operazioni soggettivamente inesistenti realizzate nell’ambito di una frode carosello, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a fornire la prova, anche presuntiva, della consapevolezza del cessionario di partecipare alla frode, non essendo sufficiente dimostrare la natura di cartiera del fornitore. La prova della buona fede del contribuente, che pure gli incombe, non può essere fondata su elementi quali la regolarità formale delle scritture, la conformità dei prezzi a quelli di mercato o l’esistenza di un profitto per gli operatori della filiera, trattandosi di circostanze inidonee a dimostrare l’estraneità alla frode. Il giudice di merito, nel valutare la sussistenza degli elementi presuntivi della fittizietà delle società fornitrici e della consapevolezza del contribuente, esercita un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non apparente. La mancata esposizione dello svolgimento del processo non determina la nullità della sentenza quando dal contesto sia possibile individuare con chiarezza le domande e le ragioni della decisione.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale in materia di accise condotta nei confronti di una società attiva nel commercio di carburanti, l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento per maggiore IVA indebitamente detratta, relativo all’anno d’imposta 2013, contestando l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Secondo l’Ufficio, la società aveva preso parte a una frode carosello realizzata attraverso due società considerate cartiere, mentre i rapporti commerciali sarebbero intercorsi direttamente con il fornitore estero. La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, che rigettava il ricorso; l’appello veniva parimenti respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, la quale, valorizzando una serie di elementi indiziari, riteneva provata sia la natura di cartiera delle società fornitrici sia la consapevolezza della frode da parte della contribuente.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarando manifestamente infondato il primo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per carenza della parte narrativa dello svolgimento del processo. Sul punto, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha precisato che la mancata esposizione in sentenza dello svolgimento del processo determina la nullità solo quando renda impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo. Nel caso di specie, la sentenza impugnata dava ampiamente atto, seppur per sunto, della vicenda amministrativa e processuale, consentendo di individuare chiaramente gli elementi considerati nella decisione.
Quanto al quarto motivo, incentrato sulla dedotta motivazione apparente, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui tale vizio sussiste quando le argomentazioni svolte non consentano di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del decisum, rendendo la sentenza nulla per error in procedendo. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva fornito adeguata risposta alle censure della contribuente in ordine ai profitti conseguiti e al modus operandi adottato, ponendosi in linea con l’orientamento di legittimità circa l’irrilevanza, nelle frodi carosello, della normalità dei prezzi e dei profitti dei soggetti coinvolti.
I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati. La Corte ha condiviso le argomentazioni della proposta di definizione accelerata, secondo cui il giudice di appello aveva correttamente valutato la sussistenza di elementi presuntivi non solo della fittizietà delle società fornitrici — quali l’assenza di uffici e personale, l’incongruenza tra attività dichiarata e svolta, l’unicità del cliente, l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali — ma anche della consapevolezza della frode da parte della contribuente, desunta dai rapporti diretti tra quest’ultima e il fornitore comunitario e dall’esame della corrispondenza elettronica. A fronte di tali elementi, la Corte ha ritenuto non assolto l’onere probatorio a carico della contribuente, precisando che è priva di rilievo la prova della conformità dei prezzi alla media di mercato o dell’assenza di un vantaggio economico, trattandosi di circostanze inidonee a dimostrare l’estraneità alla frode.
Infine, la Corte ha ribadito l’insindacabilità in sede di legittimità della valutazione degli elementi probatori effettuata dal giudice di merito secondo il suo prudente apprezzamento, rigettando il ricorso e condannando la contribuente al pagamento delle spese processuali e delle somme di cui all’art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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