Rappresentanza processuale esclusiva della mandataria nell’ATI (Cass. civ. Sez. I n. 22990 del 10.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 37, comma 16, del d.lgs. n. 163/2006, al mandatario di un’associazione temporanea di imprese spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, fino all’estinzione di ogni rapporto. Ne consegue che la legittimazione sostanziale e processuale verso la committente appartiene all’impresa mandataria ed esclude quella delle imprese mandanti, ma non quella della mandataria ad agire in proprio per la tutela delle ragioni di credito relative alla quota di lavori da essa eseguiti. La norma non incide sulla titolarità dei diritti delle singole mandanti, ma sulla rappresentanza della loro tutela, e non contrasta con la disciplina unionale di recepimento. In tema di spese, il sindacato di legittimità resta limitato alla verifica del rispetto del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte interamente vittoriosa.

Il Fatto

Una società affidataria di lavori pubblici, componente di un’associazione temporanea di imprese insieme a una ditta capogruppo, conveniva in giudizio il Comune appaltante e il direttore dei lavori per ottenere la condanna al pagamento di somme per lavorazioni e forniture ritenute eccedentarie rispetto al progetto esecutivo, oltre interessi.

Il Tribunale respingeva la domanda per difetto di legittimazione attiva, ravvisato nella carenza di rappresentanza della mandataria rispetto alle mandanti. La Corte d’appello confermava, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla rappresentanza esclusiva della mandataria. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti dalla stazione appaltante e dal direttore dei lavori.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente censurava l’interpretazione restrittiva dell’art. 37, comma 16, del d.lgs. n. 163/2006, sostenendo che l’ATI non costituisce entità giuridica autonoma e che pertanto resterebbe ferma la soggettività delle singole imprese associate. La censura è respinta.

La Corte richiama il dato letterale della norma, che attribuisce al mandatario la rappresentanza esclusiva dei mandanti verso la stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, fino all’estinzione del rapporto, salva la facoltà dell’appaltante di far valere direttamente le responsabilità dei mandanti. Da ciò deriva che la legittimazione verso la committente spetta alla mandataria ed esclude quella delle mandanti.

Il Collegio precisa però che l’esclusiva non vale a comprimere il diritto della mandataria di agire in proprio per la tutela delle ragioni di credito riferite alla quota di lavori da essa eseguiti, richiamando Cass. n. 3808/2016. Sul piano della legittimazione passiva, la stazione appaltante può convenire la sola mandataria in proprio, in ragione del vincolo di responsabilità solidale che sorge con l’offerta delle imprese riunite, secondo Cass. n. 11949/2018.

La Corte aggiunge che la disposizione, contenuta nel decreto di recepimento delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, non contrasta con la disciplina unionale, perché non incide sulla titolarità dei diritti e degli interessi di ciascuna mandante, ma solo sulla rappresentanza di quella tutela, attribuita esclusivamente alla mandataria.

Il secondo motivo, relativo alla responsabilità personale del direttore dei lavori, è dichiarato inammissibile: la questione era stata prospettata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., anziché come omessa pronuncia ex art. 360, primo comma, n. 4, e art. 112 cod. proc. civ., non essendo stato proposto specifico appello sul punto.

Il terzo motivo, sulla mancata compensazione delle spese, è anch’esso inammissibile: il principio di soccombenza impedisce la condanna della sola parte interamente vittoriosa, mentre la valutazione sull’opportunità della compensazione e la quantificazione restano nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti della violazione di tali regole, come affermato in Cass. n. 19613/2017. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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