Indennità di custodia di beni sequestrati e ricorso agli usi locali (Cass. civ. Sez. I n. 22992 del 10.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione dell’indennità di custodia di beni sottoposti a sequestro penale, probatorio o preventivo, la determinazione del compenso per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n. 265/2006 va operata, ai sensi dell’art. 5 del citato d.m. e dell’art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, non già sulla base di criteri alternativi o dell’equità, ma tenendo conto degli usi locali, che devono essere provati dalla parte che li allega. Non è richiesta, in caso di ricorso agli usi, la verifica del requisito della opinio iuris ac necessitatis, poiché il recepimento delle prassi applicate deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. La riduzione percentuale prevista dall’art. 59 del t.u. non trova applicazione quando il compenso sia stabilito in base agli usi.
Il Fatto
Il Ministero della Giustizia impugna per cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale di Napoli, in sede di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, ha accolto la domanda della società custode aumentando da € 1.745,80 a € 13.883,33 l’indennità di custodia riconosciuta per il periodo dal 5.2.2008 al 4.8.2020, corrispondente a 4.565 giorni.
La vicenda riguarda la custodia e il deposito di 18 colli contenenti oggetti sequestrati. Il giudice per le indagini preliminari, esclusa la riconducibilità dei beni alle categorie del d.m. n. 265/2006, aveva liquidato il compenso ai sensi dell’art. 2233, comma 2, cod. civ. La società ha proposto opposizione, chiedendo l’applicazione delle tabelle prefettizie quali usi locali. Il Tribunale ha aderito a tale impostazione e il Ministero ricorre per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2901 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ., per avere il giudice dell’opposizione computato anche il periodo già dichiarato prescritto, in asserita violazione del giudicato interno. La censura è infondata, perché il giudicato non sussiste: con l’opposizione è stata devoluta al Tribunale l’intera decisione sulla liquidazione del compenso.
Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 2946 cod. civ., sostenendo che il diritto al compenso sarebbe prescritto per il decorso del termine decennale. La doglianza è inammissibile. Il ricorrente che censuri la statuizione che ha ritenuto precluso l’esame dell’eccezione di prescrizione ha l’onere di specificare le ragioni dell’errore, il tenore dell’eccezione, il tempo e il luogo della sua deduzione, non potendosi limitare a rinviare agli atti delle precedenti fasi (richiamata la Cass. n. 11659/2020). Il principio è applicabile anche all’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, e il Ministero non ha adempiuto a tali specificazioni.
Il terzo motivo contesta l’errata applicazione degli artt. 58-59 d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 3 d.m. n. 265/2006, per avere il Tribunale applicato le tariffe prefettizie senza i correttivi giurisprudenziali. La Corte ricostruisce la disciplina: l’art. 58, comma 2, prevede che l’indennità sia determinata sulla base delle tabelle approvate ai sensi dell’art. 59 e, in via residuale, secondo gli usi locali; l’art. 59 disciplina le tabelle e le riduzioni percentuali in relazione allo stato di conservazione; l’art. 5 del d.m. n. 265/2006 richiama, per le altre categorie di beni, gli usi locali.
Richiamando la Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 2507 del 27.01.2022, la Corte ribadisce che la determinazione dell’indennità per i beni non contemplati dal d.m. non avviene secondo criteri alternativi o di equità, ma secondo gli usi locali, provati dalla parte che li allega, senza che tale dimostrazione possa essere fornita per la prima volta in sede di legittimità. Richiamate altresì la Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 24933 del 06.11.2020 e la Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11553 del 02.05.2019, si esclude la necessità dell’opinio iuris ac necessitatis. La censura è quindi infondata, perché l’art. 59 non richiama la riduzione quando il compenso è stabilito in base agli usi.
Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 171 e 91 cod. proc. civ., per essere stato il Ministero erroneamente dichiarato contumace e condannato alle spese. La censura è inammissibile, perché non si confronta con la statuizione impugnata: la condanna alle spese è stata giustificata con la soccombenza sulla questione di merito. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.