Ricorso inammissibile se manca l’avviso di ricevimento della notifica (Cass. civ. Sez. V n. 31002 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione del ricorso per cassazione, l’inammissibilità dell’impugnazione consegue alla mancata allegazione, all’originale del ricorso, dell’avviso di ricevimento della raccomandata attestante l’avvenuta notificazione al controricorrente rimasto intimato. La sola documentazione dell’avvenuta consegna del plico all’Ufficio postale non è idonea a provare l’esito del procedimento notificatorio. Né può spiegare effetto conservativo dell’impugnazione la notificazione del ricorso alla parte soccombente che si trovi in posizione sostanzialmente analoga a quella del ricorrente. Nei giudizi tributari con pluralità di parti, la disciplina dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non elimina la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, con la conseguenza che, nelle cause scindibili, non sussiste l’obbligo di integrare il contraddittorio verso le parti il cui interesse alla partecipazione al giudizio di appello sia venuto meno.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava al contribuente cinque cartelle di pagamento per crediti erariali iscritti a ruolo dall’Amministrazione finanziaria, per un totale di oltre ventiseimila euro, riferite a diversi anni d’imposta. Il contribuente impugnava gli estratti di ruolo davanti alla C.t.p. di Milano, deducendo l’illegittimità delle notifiche. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo regolari e tempestive le notifiche di tutte le cartelle.
Il contribuente proponeva appello davanti alla C.t.r. della Lombardia, che lo accoglieva con sentenza depositata il 06 settembre 2017. Avverso tale pronuncia l’agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; l’Agenzia delle Entrate e il contribuente restavano intimati.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 26, comma 2, d.p.r. n. 602 del 1973 e la falsa applicazione dell’art. 7, legge n. 890 del 1982 e degli artt. 2700 cod. civ. e 221 cod. proc. civ., lamentando che la C.t.r. avesse ritenuto invalida la notificazione della cartella eseguita nelle mani del portiere, perché non seguita dall’invio della raccomandata informativa.
La Corte non esamina il merito della censura, perché rileva un vizio preliminare di natura processuale. Dagli atti di causa, tanto dal fascicolo cartaceo quanto da quello telematico, non risulta allegato all’originale del ricorso l’avviso di ricevimento della raccomandata indicata nella relata di notificazione, ma soltanto la documentazione dell’avvenuta consegna del plico all’Ufficio postale in data 6 marzo 2018.
Tale documentazione non è sufficiente. La prova dell’esito del procedimento notificatorio richiede l’avviso di ricevimento, che nel caso di specie non è stato prodotto: di qui l’inammissibilità dell’impugnazione. La Corte esclude inoltre che possa svolgere funzione conservativa la notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate, avvenuta in pari data a mani del dipendente addetto alla ricezione degli atti, trattandosi di parte soccombente in posizione sostanzialmente analoga a quella del ricorrente (v. Cass. n. 23256 del 2024).
Il Collegio richiama poi il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 11676 del 30.04.2024: nel processo tributario con pluralità di parti, l’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti delineata dalle regole processualcivilistiche. Ne consegue che, in base agli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio verso le parti del giudizio di primo grado il cui interesse alla partecipazione all’appello sia venuto meno.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste intimate e nessun raddoppio del contributo unificato, non ricorrendone i presupposti ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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