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Frode in pubbliche forniture e concessione di servizi: il criterio del destinatario finale (Cass. pen. n. 20465 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile il delitto di frode nelle pubbliche forniture di cui all’art. 356 cod. pen. a carico del privato assegnatario di una concessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi ad attività rivolte a beneficio del pubblico. Il reato presuppone che il diretto destinatario della fornitura sia la pubblica amministrazione contraente, difettando il c.d. “dualismo soggettivo” che connota il sinallagma negoziale delle pubbliche forniture. Il criterio discretivo rispetto all’appalto di servizi è individuato nel destinatario finale della prestazione: se direttamente la pubblica amministrazione o l’utente privato, restando irrilevante l’entità del contributo pubblico versato per l’espletamento del servizio.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, in sede di riesame, aveva annullato l’ordinanza del GIP di Trapani che applicava all’indagato la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di imprese, in relazione a reati di frode nelle pubbliche forniture e attentati alla sicurezza dei trasporti. All’indagato, quale comandante di armamento di una società di navigazione che aveva stipulato contratti con la Regione per il trasporto marittimo di persone verso le isole minori, era contestato di aver consentito la navigazione di imbarcazioni nonostante gravi avarie, omettendo le dovute comunicazioni all’autorità marittima e all’ente di classifica.

Il Tribunale del riesame aveva escluso la configurabilità della frode in pubbliche forniture, inquadrando i rapporti contrattuali nello schema della concessione di pubblico servizio, e aveva ritenuto insussistenti i gravi indizi per i reati di attentato alla sicurezza dei trasporti. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, rilevando che il ricorrente aveva manifestato l’interesse al ribaltamento della decisione sul piano indiziario. Ha inoltre constatato che il ricorso non conteneva alcuna censura avverso la statuizione relativa ai reati di attentato alla sicurezza dei trasporti.

Nel merito, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, condividendo il principio di diritto applicato dal Tribunale. Richiamando un proprio precedente (Sez. 6, n. 28655 del 10/07/2025, C.I.N., Rv. 288459-01), ha ribadito che il delitto di frode nelle pubbliche forniture tutela il buon funzionamento dei pubblici servizi da condotte di inadempienza agli obblighi derivanti da un contratto di pubblica fornitura, concluso con lo Stato o altro ente pubblico, che facciano mancare beni o opere a questi necessarie.

La Corte ha precisato che il reato può essere commesso solo dal soggetto obbligato ad eseguire una fornitura il cui destinatario sia la pubblica amministrazione, la quale assume la veste di soggetto creditore della prestazione. Diversamente, nel caso di concessione di servizi, il privato si sostituisce all’ente nella gestione di un’attività rivolta al pubblico, e l’eventuale inadempimento, pur rilevando in sede civile, non integra la fattispecie penale.

È stato, infine, chiarito che il criterio discretivo tra concessione di servizi e appalto di servizi è individuato nel destinatario finale della prestazione, a prescindere dalla percentuale di contributo pubblico per l’espletamento del servizio. Il ricorso è stato pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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