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Frode nelle pubbliche forniture esclusa nella concessione di servizio pubblico (Cass. pen. n. 20464 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 cod. pen. quando il privato, assegnatario di una concessione di servizio pubblico, ometta di adempiere agli obblighi contrattuali in attività rivolte direttamente all’utenza finale: il reato presuppone che il destinatario della prestazione sia la pubblica amministrazione contraente. L’eventuale prevalenza del contributo pubblico sui ricavi non trasforma la concessione in appalto, né sposta la direzione della prestazione. In sede cautelare, l’assenza di consulenza tecnica sulla natura e sulla gravità delle avarie, unitamente alla presenza di certificazioni di classe valide e alla regolare effettuazione delle corse, esclude la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la truffa aggravata ai danni dello Stato, difettando la prova dell’idoneità degli artifici e del danno concreto per l’ente.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica di Trapani ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo che aveva annullato la misura cautelare disposta dal GIP nei confronti del direttore generale di una società di navigazione, concessionaria del servizio di trasporto marittimo tra la Sicilia e le isole minori. Al ricorrente e ai correi erano contestati i reati di frode nelle pubbliche forniture e di truffa aggravata ai danni dello Stato, per aver omesso di dichiarare all’ente di classifica e all’autorità marittima le avarie delle unità navali, continuando a percepire i contributi pubblici erogati dalla Regione e dallo Stato, senza rispettare le prescrizioni contrattuali in materia di efficienza e sicurezza.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione rileva preliminarmente che il ricorso del pubblico ministero non è inammissibile per carenza di interesse, avendo l’Ufficio ricorrente manifestato l’interesse al ribaltamento della decisione sul piano indiziario, ferma la sussistenza delle esigenze cautelari. Nel merito, il ricorso è rigettato in quanto complessivamente infondato.

Con riguardo alla frode nelle pubbliche forniture, la Corte richiama il principio enunciato dalla sentenza delle Sezioni semplici n. 28655 del 2025, resa in fattispecie analoga, secondo cui il reato ex art. 356 cod. pen. è configurabile solo quando la fornitura veda come destinatario la pubblica amministrazione. Il criterio discriminante è di natura strutturale e attiene alla direzione della prestazione: nella concessione di servizio pubblico, la prestazione è erogata direttamente in favore dell’utenza, sicché l’inadempienza agli obblighi concessori non integra il reato, difettando il “dualismo soggettivo” che connota il sinallagma negoziale delle pubbliche forniture. La Corte esclude che l’entità dei contributi pubblici, ancorché prevalente sui ricavi, possa mutare la natura del rapporto, così come irrilevanti sono le clausole penali e risolutive, comuni a qualsiasi schema concessorio.

In ordine alla truffa aggravata, la Corte condivide l’iter argomentativo del Tribunale del Riesame, che ha escluso la gravità indiziaria valorizzando l’assenza di un obbligo di comunicazione spontanea delle avarie alla stazione appaltante, come desumibile dal Capitolato, e la mancanza di una consulenza tecnica che accertasse la natura e l’incidenza concreta delle avarie. Le 55 avarie contestate, a fronte di circa 28.000 corse effettuate, rappresentano una percentuale dello 0,21%, e tutte le unità navali erano provviste di certificazioni di classe in corso di validità. La Corte ritiene che le intercettazioni richiamate dalla Procura, in quanto mere dichiarazioni soggettive, non colmino la lacuna dimostrativa sull’idoneità degli artifici e sul danno concreto per l’ente, tanto più che la mancata impugnazione dell’esclusione dell’attentato alla sicurezza della navigazione rende coerente il quadro valutativo. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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