Obbligo di tenuta delle scritture contabili dell’amministratore di società inattiva (Cass. pen. Sez. 5 n. 3298 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati fallimentari, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi integra una causa di scioglimento della società semplice ai sensi dell’art. 2272, n. 4, cod. civ., ma l’organizzazione sociale sopravvive fino all’estinzione dei rapporti giuridici pendenti. L’obbligo di tenuta delle scritture contabili, gravante sull’amministratore, permane anche quando venga meno la pluralità dei soci o la società diventi inattiva, e non viene meno con lo scioglimento della società ma solo con la sua formale cancellazione dal registro delle imprese. La sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto elemento costitutivo della fattispecie penale, vincola il giudice penale, che non può sindacarne i presupposti di fatto accertati.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Caltagirone che aveva condannato l’imputato, in qualità di socio illimitatamente responsabile e amministratore di una società in nome collettivo dichiarata fallita, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per aver sottratto o distrutto la totalità dei libri e delle scritture contabili, e per bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver distratto beni mobili registrati della società.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, la carenza motivazionale sul punto e l’erronea applicazione della disciplina della bancarotta, sostenendo l’insussistenza dei reati in ragione dell’inattività e dello scioglimento della società.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando congiuntamente le doglianze in tema di sospensione condizionale della pena. Pur rilevando la correttezza della censura circa l’erronea indicazione del limite di pena da parte della Corte territoriale, che aveva fatto riferimento a una pena «complessivamente inferiore ai due anni» invece che «non superiore a due anni», i giudici di legittimità hanno ritenuto l’errore ininfluente. L’imputato aveva già usufruito del beneficio in relazione a una precedente condanna e, ai sensi dell’art. 164, comma 4, cod. pen., la pena inflitta, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, superava i limiti previsti dall’art. 163 cod. pen.
La Corte ha inoltre precisato che la mancata ricostituzione della pluralità dei soci non determina l’estinzione della società, la cui organizzazione rimane in vita fino alla definizione dei rapporti pendenti. L’obbligo di curare la tenuta dei libri e delle scritture contabili si concentra, in tal caso, sull’unico socio superstite, anche se non abbia svolto l’incarico di amministratore, richiamando i precedenti di Sez. 5, n. 3221 del 2019 e Sez. 5, n. 6854 del 1994.
Con riferimento alla contestata insindacabilità della sentenza dichiarativa di fallimento, la Corte ha evidenziato che i presupposti di fatto in essa accertati vincolano il giudice penale, richiamando le Sezioni Unite n. 19601 del 2008. Lo stato di inattività della società, infine, non fa venir meno l’obbligo di tenuta delle scritture contabili, che cessa solo con la formale cancellazione della società dal registro delle imprese, in funzione di tutela dell’interesse dei creditori sociali. L’asserita demolizione dei beni strumentali, non rinvenuti dal curatore, è stata ritenuta priva di riscontro probatorio.
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Nota della Redazione
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