Frode informatica e SCA: contatto telefonico ingannevole giustifica rimborso equitativo (ABF Collegio di Roma n. 2920 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento disconosciute, è l’intermediario a dover provare che le disposizioni siano state autenticate con un sistema di autenticazione forte (SCA), oltre alla corretta registrazione e contabilizzazione, e a dover dimostrare i fatti idonei a integrare la colpa grave dell’utilizzatore, unica ipotesi in cui questi, oltre al dolo, sopporta le conseguenze dell’uso fraudolento dello strumento. Ove la banca assolva all’onere probatorio sulla SCA, il rimborso può comunque essere riconosciuto in via equitativa quando il correntista sia stato indotto in errore da un contatto telefonico proveniente da un numero apparentemente riconducibile all’istituto, idoneo a carpirne la volontà. Non integra invece colpa grave l’aver trascurato SMS provenienti da un numero privato non riconducibile alla banca.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di essere stato contattato, tra il 9 e il 10 giugno 2025, da un numero apparentemente riconducibile all’intermediario. Un sedicente operatore lo informava di presunti bonifici fraudolenti già eseguiti e della necessità di digitare codici di blocco. Senza aver comunicato le proprie credenziali di home banking, il correntista subiva l’autorizzazione di due bonifici, il primo di 9.634,44 euro e il secondo di 9.871,44 euro, per complessivi 19.505,88 euro.

La banca resiste sostenendo che le operazioni sono state disposte tramite APP installata su device in uso al cliente e autorizzate con fattore biometrico, con notifica via SMS e push, e che la richiesta di recall è stata tempestiva ma senza esito. In sede di repliche il ricorrente ha esteso la domanda a un ulteriore bonifico di 44.200,00 euro, chiedendo in totale 64.000,00 euro.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama il quadro del d.lgs. n. 11 del 2010, come modificato dal d.lgs. n. 218 del 2017 di recepimento della Direttiva 2015/2366/UE (PSD 2). Richiamando la decisione del Collegio di coordinamento n. 22745 del 2019, individua due profili dirimenti: la prova dell’autenticazione forte e la prova della colpa grave dell’utilizzatore. Sul primo, la banca produce i log da cui emerge l’accesso da APP e l’autorizzazione biometrica; i rilievi della perizia di parte sono confutati dalla dimostrazione del doppio fattore. Il sistema è già stato ritenuto conforme alla SCA dal Collegio di Roma nella decisione n. 19734 del 2021.

Sul secondo profilo, gli screenshot provano che il cliente è stato contattato da un numero apparentemente riconducibile alla banca: circostanza dirimente nel carpire la volontà del ricorrente, che ha fatto affidamento sull’apparenza del chiamante. Analoga valenza decettiva non è riconosciuta agli SMS, pervenuti da un numero privato non riconducibile all’intermediario.

Il Collegio respinge anche il rilievo sull’anomalia delle operazioni. Benché disallineate dalla normale operatività del conto, esse non integrano indici di frode ai sensi del d.m. n. 112 del 2007; l’obbligo di monitoraggio risulta anzi assolto, avendo la banca arrestato l’ulteriore disposizione superiore al limite mensile di cinquantamila euro. Infondato è pure il superamento del massimale giornaliero di diecimila euro, poiché i due bonifici, in date differenti, sono di importo inferiore.

Quanto alla domanda integrata in repliche, il relativo ammanco non si è realizzato per l’avvenuto annullamento del bonifico. Il Collegio accoglie quindi parzialmente il ricorso in via equitativa, tenendo conto delle modalità della frode e dell’apporto causale non eguale delle parti, e dispone il pagamento di 8.000,00 euro, oltre al contributo di 200,00 euro alla Banca d’Italia e al rimborso di 20,00 euro alla parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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