Cessione del quinto, pagamento al cedente e onere della prova dell’avvenuto adempimento (ABF Collegio di Roma n. 317 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione del quinto dello stipendio estesa all’assegno pensionistico ai sensi dell’art. 43, primo comma, d.P.R. n. 180/1950, il pagamento eseguito dal debitore ceduto all’intermediario cedente dopo la notifica della cessione non ha efficacia liberatoria nei confronti del cessionario, in forza dell’art. 1264 c.c.. Il debitore che assume l’estinzione del debito deve provare l’adempimento secondo le regole ordinarie sulla ripartizione dell’onere della prova in materia contrattuale. La domanda di restituzione dell’indebito è infondata se il ricorrente non documenta i doppi pagamenti e comunque non è diretta verso chi non ha ricevuto le somme. La domanda risarcitoria va rigettata se priva di allegazione sul danno.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio, con rientro in 120 rate mensili di 333,00 €. L’intermediario originario aveva poi ceduto il credito all’intermediario resistente. Dopo il pensionamento, i pagamenti trattenuti dall’INPS sono stati di fatto corrisposti all’intermediario originario, con conseguente mancato incasso da parte del cessionario.
A seguito della richiesta di conteggio di estinzione anticipata, l’intermediario resistente aveva indicato sette rate insolute per complessivi 2.331,00 €. La ricorrente ha contestato l’esistenza del credito per sei rate, chiedendo la restituzione dell’indebito e il risarcimento dei danni.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la vicenda documentale: la cessione è stata notificata il 15.04.2020 e da quel momento il cessionario era l’unico titolare del credito. L’art. 43, primo comma, d.P.R. n. 180/1950 estende di diritto la cessione all’assegno pensionistico, sicché la trattenuta avrebbe dovuto essere versata al resistente.
Sul piano probatorio, il Collegio rileva che la ricorrente ha lamentato in modo generico il pagamento di rate già adempiute, senza documentare gli addebiti sulla pensione. Quanto alla restituzione dell’indebito, manca la prova dei doppi pagamenti; inoltre, l’eventuale accipiens sarebbe stato l’intermediario originario, non il resistente.
Per le rate di aprile, maggio e luglio 2024, inizialmente insolute e poi regolarizzate dall’intermediario originario, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, essendo pacifico l’adempimento.
Residuano la rata di marzo 2024, per la parte insoluta di 283,00 €, e la rata di giugno 2024 di 333,00 €. Qui il Collegio applica l’art. 1264 c.c.: il pagamento al cedente dopo la notifica della cessione non libera il debitore verso il ceduto. La ricorrente non ha provato l’avvenuto versamento al cessionario, con conseguente rigetto dell’accertamento negativo.
Infine, la domanda risarcitoria è rigettata per difetto di allegazione e prova del danno. Il ricorso è quindi accolto solo quanto alla cessazione della materia del contendere e respinto nel resto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.