Frode online e bonifici disconosciuti: prova SCA e colpa grave del cliente (ABF Collegio di Milano n. 4630 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni di pagamento disconosciute, l’intermediario che provi l’autenticazione forte (SCA) in tutte le fasi dell’operazione — accesso all’area riservata e disposizione del singolo bonifico — e l’assenza di malfunzionamenti ha assolto il proprio onere probatorio ai sensi del D.lgs. n. 11/2010. Resta a carico del cliente l’onere di allegare le circostanze della frode subita; la loro mancanza costituisce elemento da cui il Collegio può desumere la colpa grave, ostativa al rimborso. Non integrano responsabilità dell’intermediario le operazioni che non presentino gli indici di anomalia del D.M. 112/2007, né rileva il concorso causale del cliente quando la transazione sia stata regolarmente autenticata. La riunione dei ricorsi presuppone identità di parti e di causa petendi e oggettiva impossibilità di trattazione separata.

Il Fatto

Il ricorrente rappresenta di essere stato attirato, nel dicembre 2024, da un video pubblicitario su investimenti finanziari. Dopo aver compilato una scheda con i propri dati e inviato copia del documento di identità, eseguiva un primo bonifico di € 240,00 per attivare il piano. Veniva poi contattato da sedicenti consulenti, che sollecitavano ulteriori versamenti, sempre rifiutati.

Nell’agosto 2025 constatava la sottrazione di € 72.000,00 dal conto presso l’intermediario tramite quattro bonifici, oltre ad ammanchi su rapporti presso altri istituti. Sporta denuncia e presentato reclamo, otteneva dapprima un riscontro positivo, poi revocato. Chiedeva quindi la condanna dell’intermediario al rimborso, con interessi e restituzione del contributo. L’intermediario eccepiva l’inadeguatezza dell’allegazione, l’estraneità della frode e la regolare autenticazione delle operazioni.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio respinge la richiesta di riunione con altri due ricorsi. I ricorsi, osserva, non presentano comunanza né di parti né di causa petendi, sicché manca il presupposto della oggettiva impossibilità di trattazione separata richiamato dalla giurisprudenza arbitrale. Le doglianze formali sulla mancata sottoscrizione digitale delle controdeduzioni e sui tempi di deposito sono superate: il deposito è avvenuto entro il termine di 45 giorni, computata la sospensione, e la provenienza dalla PEC dell’intermediario esclude dubbi di riferibilità.

Nel merito, le operazioni sono regolate dal D.lgs. 27/01/2010 n. 11 e dal Provvedimento della Banca d’Italia del 05/07/2011. Il Collegio ricostruisce la ripartizione dell’onere probatorio: l’intermediario deve provare autenticazione, corretta registrazione e contabilizzazione, nonché assenza di malfunzionamenti; solo la colpa grave o il dolo del cliente, ai sensi dell’art. 12 D.lgs. 11/2010, consentono di addossargli le conseguenze dell’uso fraudolento.

Dalle evidenze emerge, per il 24/07/2025, un login alle 10:50 seguito dai bonifici delle 10:53 e 11:01, con OTP silente generato in app e OTP via SMS parlante per il primo utilizzo di IBAN e beneficiario. Per il 04/08/2025 il login è alle 15:42, seguito dai bonifici delle 15:45 e 15:48, con il solo OTP silente, essendo il beneficiario già censito. Richiamata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 8671/2024 sulle operazioni di costituzione della provvista, il Collegio ritiene provata la SCA su tutti i passaggi, osservando che i codici siano stati generati nelle medesime sessioni di accesso già autenticate.

Accertata la SCA, il Collegio valuta la condotta del cliente. Questi non ha fornito dettagli sulle modalità dei singoli pagamenti, riferendo di aver appreso della frode solo dall’estratto conto. Le mancate allegazioni costituiscono elemento da cui desumere la colpa grave. Quanto all’intermediario, non ricorrono gli indici di anomalia del D.M. 112/2007 e il tentativo di recall non ha avuto esito per la natura istantanea dei bonifici. Il ricorso è quindi non meritevole di accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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