Spoofing numero verde e bonifici istantanei: colpa concorrente e cessazione parziale (ABF Collegio di Torino n. 3577 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo fraudolento di servizi di pagamento disciplinato dal d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD2, l’intermediario che eccepisca l’inapplicabilità della disciplina deve provare che l’operazione sia stata personalmente disposta dall’utente, non bastando il rilievo che questi abbia inserito i fattori di autenticazione su indicazione di un terzo. Ove l’intermediario dimostri l’autenticazione, la registrazione e la contabilizzazione dell’operazione ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 11/2010, resta da valutare il comportamento dell’utente ex art. 12. Il caller ID spoofing e lo SMS spoofing realizzati mediante il numero verde dell’intermediario sono idonei ad escludere la colpa grave del cliente, ma non la sua negligenza, configurandosi una colpa concorrente con le criticità organizzative del servizio di pagamento. Il rimborso parziale già riconosciuto dall’intermediario, ove congruo, determina la parziale cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
La ricorrente riferiva di aver subito, tra il 12 e il 13 maggio 2025, plurimi accessi non autorizzati al proprio conto corrente e otto addebiti in favore di terzi per complessivi € 3.925,00. Esponeva di essere stata contattata da un sedicente operatore dell’assistenza dell’intermediario, con telefonate provenienti dal numero verde e con SMS riconducibili allo stesso mittente, e di essere stata indotta a seguire istruzioni per bloccare ulteriori addebiti. Nel pomeriggio del 13 maggio scopriva la truffa e sporgeva denuncia il giorno successivo, disconoscendo tutte le operazioni.
Dopo il reclamo, riscontrato negativamente il 12.06.2025, e due proposte transattive rifiutate, la ricorrente adiva l’ABF chiedendo il rimborso di € 3.925,00 e le spese legali. L’intermediario eccepiva l’inapplicabilità della disciplina PSD2, sostenendo che le operazioni erano state disposte personalmente dalla cliente con i propri fattori di autenticazione, e chiedeva il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla disciplina del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come novellato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. Richiama la regola dell’art. 10: quando l’utilizzatore nega di aver autorizzato l’operazione, l’intermediario deve provare che essa è stata autenticata, correttamente registrata, contabilizzata e che non si sono verificati malfunzionamenti. Ricorda poi il limite dell’art. 12, comma 4, che addossa integralmente le perdite all’utente che abbia agito in modo fraudolento o gravemente colposo.
L’eccezione dell’intermediario di inapplicabilità della PSD2 viene respinta. Il Collegio rileva che non emergono affermazioni di natura confessoria dalle quali desumere che la ricorrente abbia personalmente e integralmente eseguito le operazioni, peraltro disconosciute.
Passando all’onere probatorio, il Collegio constata che l’intermediario ha documentato l’assenza di anomalie e la corretta autenticazione delle operazioni, con l’utilizzo di impronta digitale, PIN e OTP silente generata in App. Conformemente ai propri precedenti — Collegio di Torino n. 4653/2023 e n. 1137/2024 — ritiene quindi provata l’autenticazione e conforme alla SCA il sistema adottato.
Esaurita la prova dell’art. 10, il Collegio esamina il comportamento dell’utente. Dalla documentazione emerge un fenomeno di caller ID spoofing e SMS spoofing: il registro delle chiamate e i messaggi prodotti mostrano la riconducibilità al numero verde dell’intermediario. Sulla scorta dell’orientamento dei Collegi — Collegio di Torino n. 6277/2025 e n. 7214/2024 — lo spoofing conclamato è idoneo ad escludere la colpa grave, ma residua una colpa concorrente: da un lato la negligenza dell’utente, dall’altro le criticità organizzative del servizio di pagamento.
A fronte della domanda di € 3.925,00, l’intermediario ha riconosciuto € 1.957,50, pari alla metà dell’importo sottratto con i bonifici istantanei: somma ritenuta congrua. Il Collegio dichiara pertanto la parziale cessazione della materia del contendere e rigetta il ricorso nel resto, escludendo le spese legali per mancanza dei presupposti di cui alla Decisione del Collegio di coordinamento n. 4580/2025.
Nota della Redazione
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