Blocco somme pignorate e prova danno non patrimoniale nel giudizio ABF (ABF Collegio di Milano n. 4629 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di reclamo dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario, la preventiva contestazione scritta non richiede formule sacramentali, essendo sufficiente ogni atto con cui il cliente chiaramente identificabile contesti in forma scritta un comportamento, anche omissivo, dell’intermediario. Il reclamo che identifichi il rapporto e la condotta contestata integra pertanto il requisito di procedibilità. Nel merito, il risarcimento del danno non patrimoniale da illegittimo mantenimento del blocco di somme pignorate presuppone la dimostrazione dell’effettiva esistenza e entità del pregiudizio: il danno non è configurabile in re ipsa e la liquidazione equitativa non può surrogare la mancanza di prova dell’esistenza del danno. La domanda volta ad ampliare il petitum in sede di replica è inammissibile per mutatio libelli.

Il Fatto

La parte ricorrente, in regime di amministrazione di sostegno, lamenta il mancato sblocco delle somme erroneamente pignorate sul proprio conto corrente, nonostante il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione del 02/10/2025 dichiarasse liberato l’intermediario terzo pignorato. Dopo un reclamo scritto via PEC del 06/11/2025 e successivi solleciti, il blocco permane. La parte chiede dunque l’accertamento del diritto allo sblocco della somma di € 22.042,83, il risarcimento del danno non patrimoniale quantificato equitativamente in € 3.000,00, oltre interessi, e la condanna dell’intermediario al contributo spese.

L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per assenza di preventivo reclamo scritto, qualificando la PEC come mera richiesta operativa, e chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulla domanda di sblocco, avendo provveduto allo svincolo e al rimborso di € 20,00. Contesta la fondatezza della domanda risarcitoria, priva di prova del pregiudizio concreto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta in via preliminare due questioni. Quanto alle spese legali introdotte per la prima volta nelle repliche, richiamate le Disposizioni ABF, Sezione VI, par. 1, che precludono l’ampliamento della domanda iniziale, e l’orientamento consolidato che vieta la mutatio libelli, la relativa domanda è dichiarata inammissibile.

Sull’eccezione di improcedibilità per difetto di reclamo, il Collegio richiama la nozione di reclamo accolta dalle Disposizioni di settore: ogni atto con cui il cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta all’intermediario un comportamento, anche omissivo. Secondo l’orientamento consolidato, il reclamo non richiede formule sacramentali purché contenga una chiara contestazione. La comunicazione del 06/11/2025 è pertanto ritenuta un reclamo valido, avendo esplicitato la contestazione mossa all’intermediario: l’eccezione è superata.

Nel merito, l’intermediario ammette di aver provveduto allo sblocco solo il giorno della presentazione del ricorso, per un errore nella qualificazione della richiesta. Dalla documentazione risultano lo sblocco e il rimborso del contributo di avvio. La parte ricorrente, pur non reiterando la domanda di sblocco, insiste per l’accertamento dell’illegittima condotta e per il risarcimento del danno non patrimoniale.

Il Collegio rileva che tale domanda non è allegata, quantificata né provata. Richiamato il costante orientamento secondo cui il risarcimento presuppone la dimostrazione dell’effettiva esistenza ed entità dei danni, si esclude la configurabilità del danno in re ipsa: spetta alla parte danneggiata fornire prova del pregiudizio concreto. Si sottolinea inoltre che la liquidazione equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. presuppone l’avvenuta prova dell’esistenza del danno, non potendosi surrogare la mancata dimostrazione della responsabilità o del pregiudizio. Non essendo stata prodotta alcuna prova, la domanda risarcitoria è rigettata.

Il Collegio pertanto non accoglie il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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