Reclamo preventivo all’intermediario e prova della segnalazione alla Centrale Rischi (ABF Collegio di Bologna n. 4640 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esperimento del reclamo preventivo all’intermediario costituisce condizione di procedibilità del ricorso all’ABF e, avendo il reclamo natura recettizia, grava sul ricorrente l’onere di provarne l’avvenuta ricezione, potendo il Collegio rilevarne d’ufficio la carenza in ogni stato del procedimento. Il reclamo deve essere indirizzato all’intermediario titolare del rapporto e non al mandatario al recupero crediti, soggetto giuridicamente distinto. Quanto alla segnalazione alla Centrale Rischi, il ricorrente che ne lamenti l’illegittimità deve provarne l’esistenza mediante la visura ufficiale rilasciata dalla Banca d’Italia, non essendo sufficiente altra documentazione.
Il Fatto
La ricorrente deduce di essere fideiussore di un finanziamento stipulato dal coniuge con la resistente, di non aver sottoscritto la lettera di fideiussione e di aver sporto denuncia-querela per tentata truffa e falsificazione della firma. Nonostante le contestazioni, l’intermediario aveva segnalato il suo nominativo a sofferenza.
La resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di reclamo preventivo e, comunque, per litispendenza, essendo sottoposta all’autorità giudiziaria la verifica della falsità delle sottoscrizioni. Nel merito, invoca la validità della garanzia e nega l’esistenza di segnalazioni a sofferenza a nome della ricorrente.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare. Nel modulo di ricorso la ricorrente afferma di aver presentato reclamo in data 13 marzo 2025, indirizzato alla società mandataria per il recupero del credito e portato a conoscenza della resistente. Il documento allegato con la denominazione “reclamo” corrisponde però, in realtà, al modulo di ricorso.
Le Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale prevedono che il ricorso all’ABF sia preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario e che per reclamo si intenda ogni atto con cui il cliente contesti in forma scritta un comportamento o un’omissione. L’esperimento del reclamo è condizione di procedibilità e può essere rilevato d’ufficio. Poiché il reclamo ha natura recettizia, in caso di contestazione grava sul ricorrente l’onere di dimostrarne la ricezione, con valorizzazione di tutti gli indici di prova, anche presuntivi (richiamate le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 7716 del 2017 e n. 5304 del 2013).
Il Collegio sottolinea la duplice funzione del reclamo: consentire al cliente di prospettare tempestivamente la lamentela e offrire all’intermediario l’occasione di rimediare prima dell’accesso all’ABF, in linea con la direttiva 2013/11/UE e il d.lgs. n. 130/2015. Nel caso concreto, la ricorrente non ha fornito alcuna prova della presentazione e ricezione del reclamo. L’invio alla società mandataria non equivale al reclamo all’intermediario finanziatore: si tratta di soggetti distinti, e solo il titolare del rapporto è in grado di valutare le contestazioni e porvi rimedio.
Quanto al merito, la ricorrente non ha prodotto alcuna visura della Centrale Rischi, ma solo una comunicazione riguardante la segnalazione del coniuge. Secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro, la prova dell’esistenza della segnalazione grava sul ricorrente ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. e richiede la visura ufficiale della Banca d’Italia (richiamate Collegio di Bologna n. 11407 del 2025 e Collegio di Napoli n. 36 del 2025). Solo la visura certifica in modo certo esistenza, contenuto, data e importo della segnalazione.
La domanda difetta dunque del necessario supporto probatorio. Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.
Nota della Redazione
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