Spoofing e bonifici del cliente escludono frode e operazione non autorizzata (ABF Collegio di Torino n. 1535 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di disconoscimento di operazioni di pagamento, quando il cliente ammette di avere personalmente disposto i bonifici, sia pure indotto in errore da un sedicente operatore dell’intermediario, il consenso prestato dal pagatore esclude che possa configurarsi un’operazione non autorizzata. In tale ipotesi non viene in rilievo la disciplina del d.lgs. 11/2010 sulle conseguenze del difetto di autorizzazione, né la questione della prova dell’autenticazione delle operazioni. La richiesta di rimborso avanzata dal cliente deve pertanto essere rigettata, restando la frode subita questione estranea al perimetro della responsabilità dell’intermediario per operazioni non autorizzate.
Il Fatto
Il ricorrente ha rappresentato di essere stato contattato, il 2 settembre 2025, da un sedicente operatore dell’intermediario, dopo avere compilato una pagina web inoltratagli da un numero apparentemente ufficiale. Indotto a ritenere necessarie talune operazioni per riattivare le funzioni della carta e del conto, ha disposto bonifici verso conti terzi, per un importo complessivo di € 4.394,00, comprendente un bonifico di € 394,00 e due di € 2.000,00. Solo in seguito ha compreso di essere stato vittima di una frode mediante spoofing.
Ha quindi sporto denuncia, contattato il servizio clienti e inviato reclamo via PEC, chiedendo il rimborso delle somme. L’intermediario ha replicato unicamente nella chat dell’app, senza rispondere alla PEC e senza disporre il rimborso. Il ricorrente ha adito l’ABF invocando la Direttiva UE 2015/2366 (PSD2) e il D.Lgs. 218/2017, deducendo che il consenso alle operazioni sarebbe stato viziato da dolo e inganno. L’intermediario non si è costituito.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto la possibile inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio tra reclamo e presentazione del ricorso. Le Disposizioni ABF consentono il ricorso al cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni, mentre le Disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia prevedono per i servizi di pagamento tempi massimi di risposta non superiori a 15 giornate lavorative.
Nel caso concreto, il ricorrente ha prodotto la PEC di reclamo dell’11 ottobre 2025 e ha riferito che l’intermediario avrebbe risposto solo nella chat dell’app. Il Collegio richiama la nozione di reclamo accolta dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale, quale ogni atto con cui il cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta un comportamento dell’intermediario, e la funzione di mettere quest’ultimo nelle condizioni di comprendere le doglianze. Sulla scorta del precedente Collegio di Torino n. 11591/2022, e privilegiando la sostanzialità delle comunicazioni, le doglianze esposte nella chat sono qualificate come reclamo, con superamento dell’ipotesi di inammissibilità.
Nel merito, il Collegio rileva che il ricorrente, tanto nel ricorso quanto nella denuncia, ha ammesso di avere personalmente disposto le operazioni contestate, pur essendo stato vittima di un raggiro. Dalla denuncia emerge che, dopo un SMS di avviso e l’accesso a un portale apparentemente riconducibile all’intermediario, egli ha inserito documenti e dati della carta ed effettuato i pagamenti per sbloccare il conto.
Da tale ammissione il Collegio trae la conseguenza che l’esistenza del consenso del pagatore al compimento delle operazioni on line poi disconosciute esclude che possa venire in rilievo quanto disposto dal d.lgs. 11/2010 in tema di conseguenze giuridiche del difetto di autorizzazione. Non si pone quindi la questione della prova dell’autenticazione delle operazioni.
La conclusione è il rigetto della richiesta di rimborso. La frode subita dal cliente, per quanto riconosciuta nei suoi tratti essenziali, resta fuori dal perimetro della responsabilità dell’intermediario per operazioni non autorizzate, poiché le disposizioni di pagamento sono state impartite dal titolare del conto.
Nota della Redazione
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