Autenticazione SCA non provata e rimborso delle operazioni POS disconosciute (ABF Collegio di Milano n. 3216 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di strumenti di pagamento diversi dal contante, la strong customer authentication richiesta dagli artt. 97 e 98 della direttiva PSD2, dall’art. 10-bis del d.lgs. n. 11/2010 e dal Regolamento Delegato Ue 2018/389 si realizza con almeno due fattori reciprocamente indipendenti, riconducibili a categorie diverse tra conoscenza, inerenza e possesso. Il prestatore di servizi di pagamento che invochi la colpa grave del cliente deve anzitutto dimostrare che l’operazione sia stata autenticata in modo conforme alla normativa. La mancata prova del processo di autenticazione costituisce un prius logico rispetto all’accertamento della colpa grave e assume rilievo assorbente ai fini dell’imputazione degli effetti pregiudizievoli. Va pertanto dichiarato il diritto del cliente alla ripetizione del controvalore delle operazioni disconosciute, nei limiti della domanda proposta.

Il Fatto

La ricorrente, recatasi presso un centro commerciale, si accorgeva di non avere più il portafoglio dopo aver ricevuto sul telefono gli sms alert di due prelievi. Chiedeva immediatamente il blocco della carta, sporta denuncia e disconosceva le operazioni, ritenute di importo significativo per una persona anziana. Domandava quindi il rimborso complessivo di 1.500,00 euro.

L’intermediario resistente eccepiva che le operazioni, contenute entro i massimali contrattuali, erano state correttamente registrate e autenticate mediante lettura del microchip e digitazione del PIN, escludendo una clonazione della carta. Sosteneva che l’episodio non integrasse un furto con destrezza e che la sottrazione fosse imputabile alla scarsa custodia degli strumenti, con conseguente colpa grave della cliente per l’incauta conservazione del codice. Chiedeva il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio ritiene validamente instaurato il contraddittorio: l’intermediario si è costituito tramite altro intermediario, munito di procura speciale rilasciata in occasione dell’acquisizione del ramo d’azienda relativo alle attività di monetica, per le fattispecie maturate successivamente all’acquisizione. È invece inammissibile la richiesta, formulata solo in sede di repliche, di pronunciare la decisione anche nei confronti dell’intermediario collocatore, non evocato nel ricorso.

Nel merito, la materia è regolata dal d.lgs. n. 11/2010 come modificato dal d.lgs. n. 218/2017, che ha recepito la direttiva 2015/2366/Ue. La disciplina impone obblighi reciproci: all’utilizzatore diligente custodia dei codici e tempestiva informazione; al prestatore sistemi di sicurezza idonei e blocco degli strumenti dopo la comunicazione del cliente. La SCA è richiesta, tra l’altro, per disporre un’operazione di pagamento elettronico e si realizza con almeno due dei tre fattori indipendenti.

Il Collegio ricorda che la distribuzione degli oneri probatori mira ad attribuire al prestatore la responsabilità degli utilizzi fraudolenti, salvo frode, dolo o colpa grave del cliente. Tale criterio presuppone però, sul piano fattuale, che gli utilizzi non autorizzati siano conseguenza di furto, smarrimento o illecito uso dei codici da parte di terzi.

Dai log versati in atti risulta che le due transazioni, per complessivi 1.529,07 euro, furono autorizzate con lettura del microchip e inserimento del PIN. Emerge tuttavia che entrambi i pagamenti POS furono eseguiti in Macedonia, mentre la cliente si trovava in Italia al momento del furto: l’intermediario non ha offerto alcuna spiegazione, né chiarito come l’evidenza del microchip possa sussistere per operazioni in cui la carta non poteva entrare in contatto con il POS.

La mancata prova del processo di autenticazione e della sua conformità alla SCA costituisce, ad avviso del Collegio, un prius logico rispetto alla stessa configurabilità della colpa grave, con richiamo al Collegio di coordinamento, dec. n. 22745/2019. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’intermediario al pagamento di 1.500,00 euro nei limiti della domanda, oltre al contributo di 200,00 euro alla Banca d’Italia e al rimborso di 20,00 euro versato per il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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