Interessi di valore irrisorio e spese di insoluto su carta revolving (ABF Collegio di Bari n. 4099 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le pretese di valore irrisorio, per tali intendendosi quelle di importo inferiore alla soglia di dieci euro, non sono meritevoli di tutela quando rappresentano la domanda originariamente azionata dal ricorrente, che deve ritenersi privo di interesse ad agire. Le repliche del ricorrente sono ammissibili solo se volte a ribadire e puntualizzare le rispettive posizioni delle parti, nel rispetto del principio del contraddittorio, e non possono introdurre domande nuove. Le spese di insoluto previste dal contratto sono legittimamente addebitate quando il mancato rientro dell’SDD non dipende da carenza di fondi, ma dalla contestazione dell’addebito da parte del debitore.

Il Fatto

Il ricorrente ha concluso con l’intermediario un contratto di finanziamento mediante rilascio di una carta revolving, destinata esclusivamente all’acquisto di beni su una piattaforma online. Effettuato un primo acquisto, una rata è stata addebitata correttamente, mentre due rate successive sono risultate insolute. Da ciò è derivato l’addebito di 15 € per spese di insoluto e di circa 2 € per interessi.

Il ricorrente sostiene che il conto sul quale le rate andavano addebitate è sempre stato capiente e di aver comunicato l’iban di un nuovo conto per le rate successive. Chiede quindi di accertare l’illegittimità del comportamento dell’intermediario e la non debenza degli interessi. L’intermediario si costituisce e chiede il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

La controversia concerne l’accertamento dell’illegittimità della condotta dell’intermediario per aver richiesto interessi non dovuti relativamente alle rate insolute. Il Collegio rileva preliminarmente che le Disposizioni ABF escludono la possibilità di ampliare la domanda iniziale tramite le repliche. Sono ammesse le repliche volte a ribadire e puntualizzare le rispettive posizioni delle parti, purché sia assicurato il rispetto del principio del contraddittorio; sono invece inammissibili quelle finalizzate a introdurre domande nuove. Ne segue che la contestazione delle spese di insoluto, sollevata solo in sede di repliche, non può ampliare l’originaria pretesa.

Limitando quindi l’esame agli interessi non dovuti, il Collegio osserva che dalla documentazione in atti emerge l’addebito a tale titolo di un importo complessivo inferiore a 10 €. Richiama sul punto l’orientamento secondo cui le pretese di valore irrisorio non sono meritevoli di tutela quando rappresentano la pretesa originariamente azionata dal ricorrente, il quale deve ritenersi sostanzialmente privo di interesse ad agire. Su questa base la domanda non è accolta.

Il Collegio precisa che alla medesima conclusione si giungerebbe anche reinterpretando la domanda come volta al riconoscimento delle somme addebitate in conseguenza dell’insoluto, comprensive delle spese di 15 €. Dalla documentazione prodotta dall’intermediario emerge infatti che gli insoluti delle due rate non sono dovuti a una mancanza di fondi, bensì alla contestazione dell’addebito da parte del debitore (causale MD06). Le commissioni di insoluto, pari a 7,50 € per ciascuna delle due rate, risultano pertanto in linea con le previsioni contrattuali.

Il Collegio esclude inoltre che sia dimostrata l’allegazione del ricorrente circa la costante capienza del conto. L’estratto conto prodotto riguarda infatti un conto diverso da quello originariamente indicato per l’addebito delle rate: si tratta del conto comunicato solo in data 10.04.2025, in sostituzione del precedente, dopo i due insoluti. Il ricorso non è dunque accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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