Frodi carosello IVA: prova della consapevolezza del cessionario (Cass. civ. Sez. V n. 29465 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti realizzate mediante frodi carosello a struttura triangolare, poco complesse e caratterizzate dall’interposizione fittizia di un soggetto terzo tra cedente comunitario e cessionario italiano, l’onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria circa la consapevolezza del cessionario è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata. Spetta poi al contribuente-cessionario la prova contraria della buona fede, non potendosi desumere la mancanza di consapevolezza dalla regolarità formale delle scritture contabili o dalle evidenze dei pagamenti, dati facilmente falsificabili. L’Amministrazione può assolvere al proprio onere anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Non è richiesto alcun dolo specifico: è sufficiente la mera consapevolezza, o la consapevolezza doverosa, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta.
Il Fatto
La controversia ha origine da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione II.DD. e IVA per i periodi d’imposta 2003 e 2004, contestando alla società contribuente alcune operazioni di acquisto intracomunitario di autovetture, ritenute soggettivamente inesistenti per l’interposizione fittizia di un operatore nazionale, risultato mera società “cartiera” costituita per realizzare una frode carosello.
La C.T.P. di Isernia aveva accolto il ricorso della società; la C.T.R. del Molise ha rigettato l’appello dell’Ufficio, reputando insufficienti gli elementi indiziari addotti e non dimostrato l’elemento soggettivo in capo alla contribuente. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; la contribuente è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte richiama l’orientamento consolidato, di matrice anche unionale, secondo cui in tema di frodi carosello a struttura triangolare l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata. Grava quindi sul cessionario la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative.
La Corte esclude che la mancanza di consapevolezza possa desumersi dalla regolarità formale delle scritture contabili o dalle evidenze dei pagamenti, trattandosi di dati facilmente falsificabili. La giurisprudenza unionale richiamata conferma che spetta all’Amministrazione dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in un’evasione IVA.
L’Agenzia può assolvere al proprio onere anche mediante presunzioni semplici, come previsto per l’IVA dall’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 e, per le imposte dirette, dall’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 917 del 1986. Gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti e tali da porre sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto circa l’inesistenza sostanziale del contraente.
In presenza di tali elementi si riversa sul contribuente l’onere di provare la situazione di oggettiva inconoscibilità delle pregresse operazioni fraudolente. Nel caso concreto l’Amministrazione ha fornito idonei elementi probatori della natura di “cartiera” della cedente, tra cui la mancanza di organizzazione, dipendenti e capacità finanziaria, l’inferiorità dei prezzi e il mancato versamento dell’IVA.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte corregge la sentenza impugnata: nessun dolo specifico è richiesto, essendo sufficiente la mera consapevolezza che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta. Il giudice del rinvio dovrà attenersi a tale principio. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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