Funzioni di coordinamento riservate alla categoria D e punteggio premiale illegittimo (TAR Abruzzo n. 446 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando di una procedura di progressione verticale che attribuisce un punteggio premiale per l’esercizio di fatto di funzioni di coordinamento e controllo del personale e di ufficiale di polizia giudiziaria è illegittima quando il titolo in forza del quale tali funzioni sono state svolte sia stato conferito in contrasto con i contratti collettivi. Le funzioni di coordinamento e controllo e quelle connesse alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria sono riservate dal CCNL al personale di categoria D, cui si accede mediante procedure selettive. Il regolamento comunale di polizia municipale che attribuisca tali funzioni agli istruttori di vigilanza di categoria C viola il limite dei contratti collettivi imposto dalla legge regionale. L’eventuale assegnazione di mansioni superiori è ammessa solo nei limiti tassativi dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001. Il giudice valuta liberamente la certificazione del Comandante, ove emerga un errore valutativo contrastante con gli ordini di servizio.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla procedura comparativa indetta dal Comune per la copertura di due posti di Funzionario di Polizia Locale, mediante progressione tra le aree a regime transitorio, collocandosi al terzo posto della graduatoria. I due controinteressati, collocatisi ai primi due posti, hanno conseguito il punteggio aggiuntivo di 15 punti previsto dall’art. 5 lett. c2) del bando, per l’esercizio di funzioni di coordinamento e controllo del personale e di ufficiale di polizia giudiziaria.
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura, il regolamento del Corpo di Polizia Municipale e le deliberazioni che, nel 2010, avevano riconosciuto agli istruttori di vigilanza di categoria C le funzioni riservate alla categoria D. Al ricorso introduttivo hanno fatto seguito due ricorsi per motivi aggiunti, dopo l’accesso agli ordini di servizio dei controinteressati nell’ultimo quinquennio. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto; i controinteressati non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla cornice normativa. La legge quadro n. 65/1986 riserva alla legge regionale la disciplina della polizia municipale e riconosce ai Comuni il potere regolamentare di definire l’ordinamento del Corpo, articolato in responsabile del Corpo, addetti al coordinamento e al controllo e operatori. La potestà regolamentare incontra però il limite invalicabile delle leggi vigenti e dei contratti collettivi, come ribadito dall’art. 11 L.R. Abruzzo n. 83/1997 e dall’art. 12 L.R. n. 42/2013.
L’allegato A al CCN del 31.3.1999 e l’art. 29 del CCNL del 14.9.2000 riconducono la figura dell’addetto al coordinamento e controllo nella categoria D, accessibile solo mediante procedure concorsuali o selettive. Il passaggio a tale categoria integra una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
Su queste basi, il Tribunale dichiara illegittime le deliberazioni di Giunta del 2010 che, modificando l’art. 14 del Regolamento di Polizia Municipale, hanno attribuito agli istruttori di categoria C funzioni riservate alla categoria D. Non giova l’argomento secondo cui la legge nulla direbbe sugli addetti al coordinamento, poiché la disciplina delle mansioni è rimessa alla contrattazione collettiva. Le funzioni di coordinamento e controllo e quelle di ufficiale di polizia giudiziaria ben potrebbero essere assegnate anche agli istruttori, ma solo nel rispetto dei limiti tassativi dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 sulle mansioni superiori. Ne deriva l’illegittimità, in parte qua, della conseguente determinazione dirigenziale del 27.12.2010.
Fondati sono anche il quarto e il sesto motivo, esaminati congiuntamente. Dall’analisi degli ordini di servizio del quinquennio 2020-2024 emerge che un controinteressato ha svolto attività di notifiche, accertamenti, pattuglia e ufficio, mentre l’altro solo attività di pattuglia, ufficio e piantone. Il Comune oppone che gli ordini orali non sarebbero documentati, ma per l’attribuzione di un punteggio premiale rilevano solo le funzioni indicate per iscritto. Quanto alla certificazione del Comandante, essa è liberamente valutabile dal giudice, poiché la querela di falso non è necessaria quando l’atto pubblico presenti un contenuto non corrispondente alla realtà per mero errore valutativo.
In conclusione, l’accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti comporta l’annullamento degli atti impugnati, limitatamente agli effetti prodotti nella procedura, per l’attribuzione illegittima dei 15 punti. Resta ferma la validità degli atti posti in essere dai controinteressati nell’esercizio delle funzioni illegittimamente assegnate, ove effettivamente svolte. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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